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Sentenza

Sentenza del 02/10/2018 n. 2321 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - notifica mediante servizio postale - ricezione di familiare - è equivalente - disciplina tributaria - disciplina speciale - è tale. Notifica di cartella - spedizione mediante plico raccomandato - sottoscrizione in ricevuta di notifica - è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta valida. È sufficiente che il plico raccomandato sia consegnato presso il domicilio del destinatario e che la persona individuata come legittimata alla ricezione sottoscriva il registro di consegna e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Non sono necessari ulteriori adempimenti da parte dell'ufficio postale, propri della notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante plico raccomandato consegnato presso il domicilio del destinatario e ricevuto da un familiare. Il ricorrente contestava presumibilmente l'assenza di ulteriori formalità previste per le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario. La disciplina speciale dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, tuttavia, considera equivalente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario o di un familiare, senza richiedere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 139, comma 2, c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La norma ha natura speciale e consente di ritenere valida la consegna del plico al destinatario o a un familiare presso il domicilio, purché siano sottoscritti il registro di consegna e l'avviso di ricevimento.

  • Art. 139, comma 2, c.p.c.

    La disciplina delle notificazioni degli atti processuali eseguite dall'ufficiale giudiziario non si applica integralmente alla notificazione postale della cartella, regolata dalla disciplina speciale tributaria.

Massime di principio

  • Per la notificazione di una cartella di pagamento tramite raccomandata, la consegna presso il domicilio del destinatario a un familiare può essere sufficiente a perfezionare la notifica.
  • La disciplina speciale tributaria prevale sulle formalità generali previste per le notificazioni degli atti processuali tramite ufficiale giudiziario.
  • Non è normalmente necessario dimostrare ulteriori adempimenti, come una specifica relata o particolari dichiarazioni del consegnatario, se risultano regolarmente sottoscritti il registro di consegna e l'avviso di ricevimento.
  • La validità della notifica dipende comunque dalla prova della consegna al domicilio corretto e dall'identificazione della persona legittimata a ricevere il plico.

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