Cassazione Penale, Sentenza n. 47935/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per nullità della "sentenza-documento" ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., lamentando che l'atto è stato depositato e sottoscritto esclusivamente dal consigliere estensore senza la sottoscrizione del Presidente del Collegio. Tale mancanza non è giustificata da alcun impedimento del Presidente e, secondo i ricorrenti, integra la nullità che deve essere rilevata in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del Collegio, non giustificata da un impedimento, configura una nullità della sola "sentenza-documento" (nullità relativa) che non altera il giudizio di merito. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli affinché provveda alla mera rinnovazione dell'atto nullo, cioè alla nuova redazione e deposito della sentenza correttamente sottoscritta dal Presidente e dall'estensore. È richiamato che, in conseguenza, i termini per eventuali impugnazioni decorreranno dalla notificazione/comunicazione del nuovo deposito ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
comma 1, lett. g; comma 2; comma 3
La sentenza deve contenere data e sottoscrizione del giudice; la mancanza della sottoscrizione determina la nullità (comma 3). Se la sentenza collegiale non è sottoscritta dal Presidente per morte o altro impedimento (comma 2) esiste una disciplina specifica. Nel caso comune, la mancanza della firma del Presidente, se non giustificata, è causa di nullità della sentenza-documento e impone la rinnovazione dell'atto.
art. 585 cod. proc. pen.
I termini di impugnazione decorrenti dalla nuova redazione e deposito della sentenza ripartono dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della medesima sentenza, con conseguente riapertura dei termini di impugnazione per le parti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione in cassazione al necessario per la decisione; qui la questione formale è stata enunciata nei limiti necessari per la motivazione.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma che consente la trattazione orale richiesta dalle parti; citata nel procedimento per segnalare la richiesta rituale di discussione orale, ma non rilevante ai fini della decisione sulla nullità formale.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 e Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015)
La Corte ha già affermato che la mancata sottoscrizione del Presidente configura nullità della sentenza-documento che non incide sul giudizio di merito e comporta l'annullamento del documento e la restituzione degli atti per la redazione corretta della sentenza da parte del giudice d'appello.
Massime di principio
- La mancanza della sottoscrizione del Presidente su una sentenza collegiale, se non giustificata da morte o impedimento legittimo, provoca la nullità della sola "sentenza-documento" (nullità relativa) e non invalida il contenuto del dispositivo o il giudizio di merito.
- Se dedotta in cassazione, tale nullità determina l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto, ossia per la nuova redazione e il nuovo deposito con sottoscrizione regolare del Presidente e dell'estensore.
- La segnalazione tempestiva della nullità in cassazione è essenziale: se la parte non solleva il vizio, il rimedio potrebbe essere precluso.
- Nei casi di impedimento legittimo del Presidente (es. morte o impedimento insuperabile), esistono previsioni specifiche; l'assenza di firma per tali cause deve risultare chiaramente dal procedimento per non configurare la nullità sancita dal comma 3 dell'art. 546.
- La rinnovazione del deposito comporta il riavvio dei termini per impugnare la nuova sentenza-documento, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.; pertanto le parti devono considerare i termini di impugnazione dalla nuova comunicazione.
- Dal punto di vista pratico, è buona prassi verificare sempre la regolarità formale delle sentenze (data, firme del Presidente e dell'estensore) e, in caso di anomalie, proporre il gravame nei rimedi appropriati tempestivamente.
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