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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47935/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per nullità della "sentenza-documento" ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., lamentando che l'atto è stato depositato e sottoscritto esclusivamente dal consigliere estensore senza la sottoscrizione del Presidente del Collegio. Tale mancanza non è giustificata da alcun impedimento del Presidente e, secondo i ricorrenti, integra la nullità che deve essere rilevata in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati: la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del Collegio, non giustificata da un impedimento, configura una nullità della sola "sentenza-documento" (nullità relativa) che non altera il giudizio di merito. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli affinché provveda alla mera rinnovazione dell'atto nullo, cioè alla nuova redazione e deposito della sentenza correttamente sottoscritta dal Presidente e dall'estensore. È richiamato che, in conseguenza, i termini per eventuali impugnazioni decorreranno dalla notificazione/comunicazione del nuovo deposito ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. g; comma 2; comma 3

    La sentenza deve contenere data e sottoscrizione del giudice; la mancanza della sottoscrizione determina la nullità (comma 3). Se la sentenza collegiale non è sottoscritta dal Presidente per morte o altro impedimento (comma 2) esiste una disciplina specifica. Nel caso comune, la mancanza della firma del Presidente, se non giustificata, è causa di nullità della sentenza-documento e impone la rinnovazione dell'atto.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    I termini di impugnazione decorrenti dalla nuova redazione e deposito della sentenza ripartono dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della medesima sentenza, con conseguente riapertura dei termini di impugnazione per le parti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione in cassazione al necessario per la decisione; qui la questione formale è stata enunciata nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente la trattazione orale richiesta dalle parti; citata nel procedimento per segnalare la richiesta rituale di discussione orale, ma non rilevante ai fini della decisione sulla nullità formale.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 e Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015)

    La Corte ha già affermato che la mancata sottoscrizione del Presidente configura nullità della sentenza-documento che non incide sul giudizio di merito e comporta l'annullamento del documento e la restituzione degli atti per la redazione corretta della sentenza da parte del giudice d'appello.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione del Presidente su una sentenza collegiale, se non giustificata da morte o impedimento legittimo, provoca la nullità della sola "sentenza-documento" (nullità relativa) e non invalida il contenuto del dispositivo o il giudizio di merito.
  • Se dedotta in cassazione, tale nullità determina l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto, ossia per la nuova redazione e il nuovo deposito con sottoscrizione regolare del Presidente e dell'estensore.
  • La segnalazione tempestiva della nullità in cassazione è essenziale: se la parte non solleva il vizio, il rimedio potrebbe essere precluso.
  • Nei casi di impedimento legittimo del Presidente (es. morte o impedimento insuperabile), esistono previsioni specifiche; l'assenza di firma per tali cause deve risultare chiaramente dal procedimento per non configurare la nullità sancita dal comma 3 dell'art. 546.
  • La rinnovazione del deposito comporta il riavvio dei termini per impugnare la nuova sentenza-documento, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.; pertanto le parti devono considerare i termini di impugnazione dalla nuova comunicazione.
  • Dal punto di vista pratico, è buona prassi verificare sempre la regolarità formale delle sentenze (data, firme del Presidente e dell'estensore) e, in caso di anomalie, proporre il gravame nei rimedi appropriati tempestivamente.

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