Cassazione Penale, Sentenza n. 10783/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due censure principali: 1) violazione di legge per mancato rispetto del termine a comparire dopo la notifica del decreto di citazione in appello (art. 601 cod. proc. pen.), avendo l'imputato ricevuto la notifica il 30/04/2025 e la prima udienza del 27/05/2025; la Corte d'appello, pur avendo rinviato la trattazione al 25/06/2025 dopo che la difesa aveva eccepito la nullità, non avrebbe concesso per intero il termine minimo previsto (almeno 40 giorni) né disposto la rinnovazione della citazione; 2) errore nel calcolo della pena (art. 133 cod. pen.), deducendo che la riduzione della pena per scelta del rito non era stata aritmeticamente corretta nella conversione di anni/mesi/giorni e nella riduzione di un terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e lo ha accolto con valore assorbente rispetto al secondo. Ha affermato la possibilità di accesso agli atti per valutare l'"error in procedendo" e richiamato la nuova disciplina del termine a comparire (art. 601, comma 3, introdotto dal d.lgs. 150/2022) applicabile agli atti notificati dopo il 1/7/2024. Poiché la Corte territoriale non ha concesso per intero il termine dilatorio previsto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per il proseguimento del processo. Il secondo motivo (calcolo della pena) è stato assorbito e non deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen., comma 3
"termine a comparire nei giudizi di appello per l’imputato: almeno quaranta giorni" (introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando il decreto di citazione è notificato dopo il 1/7/2024, l'imputato ha diritto al termine dilatorio di almeno 40 giorni; se il giudice rinvia l'udienza deve comunque concedere per intero il termine a comparire, altrimenti è causa di annullamento
art. 606 cod. proc. pen., lett. c)
citata dalla giurisprudenza richiamata ("error in procedendo")
Consente la censura per errori in procedendo; la Corte di cassazione può accedere agli atti e giudicare anche del fatto quando è dedotto un "error in procedendo"
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
presente nel capo di imputazione
Norma sostanziale in tema di stupefacenti da cui deriva la responsabilità contestata all'imputato
art. 4 legge 110/75
presente nel capo di imputazione
Norma sostanziale in tema di armi/reati connessi contestata all'imputato
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34
introduzione della nuova formulazione dell'art. 601 cod. proc. pen.
Ha modificato il termine a comparire per il processo d'appello, rendendo applicabile la nuova disciplina agli atti notificati successivamente al 1/7/2024
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013; Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025)
sentenze citate nella motivazione
Richiamate per i principi: (i) applicabilità della nuova disciplina ai ricorsi notificati dopo il 1/7/2024; (ii) possibilità per la Cassazione di esaminare l'"error in procedendo" accedendo agli atti; (iii) orientamento secondo cui, in presenza di notifica regolare ma mancato rispetto del termine dilatorio, il giudice può rinviare ma deve comunque concedere per intero il termine a comparire (e, in certi casi, l'avviso orale al difensore può valere come informazione all'imputato se la rappresentanza è effettiva)
Massime di principio
- Se l'imputato riceve la notificazione del decreto di citazione in appello e il termine dilatorio previsto dalla normativa non è stato rispettato, la difesa può eccepire la nullità e ottenere l'annullamento della sentenza per violazione di termini procedurali; il giudice d'appello che rinvia la trattazione deve comunque concedere per intero il termine a comparire previsto dalla legge
- La modifica normativa (d.lgs. 150/2022) ha aumentato il termine a comparire per l'appello (applicabile agli atti notificati dopo il 1/7/2024): occorre verificare la data di notifica per stabilire quale disciplina sia applicabile
- La Corte di Cassazione può esaminare, anche sul piano fattuale, le censure per "error in procedendo" accedendo direttamente agli atti processuali; pertanto, questioni procedurali relative a nullità/termini sono sindacabili in Cassazione
- L'avviso orale al difensore presente può, in casi specifici e se la rappresentanza è comprovata, valere come comunicazione della nuova udienza all'imputato, ma non esime il giudice dal garantire il termine dilatorio previsto dalla legge; è buona prassi disporre la rinnovazione della notifica o concedere espressamente il termine per evitare impugnazioni
- Sulle contestazioni aritmetiche del calcolo della pena: è preferibile richiedere al giudice che ricostruisca il calcolo mostrando la metodologia (conversione in giorni, applicazione delle frazioni, riconversione in anni/mesi/giorni); se il calcolo è errato, la correzione può essere disposta in sede di merito o su rinvio, e può dar luogo a rideterminazione del trattamento sanzionatorio
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