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Provvedimento

Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 157 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante, a seguito di consultazione preventiva ex artt. 110 Codice privacy e 36 GDPR, esprime parere favorevole alla Fondazione GIMEMA per il trattamento dei dati personali di pazienti deceduti o non contattabili nell’ambito di uno studio osservazionale multicentrico su infezione da COVID-19 severa in pazienti con CLL o linfoma non Hodgkin indolente a cellule B trattati con Tixagevimab/Cilgavimab. L’Autorità ritiene adeguatamente motivata l’impossibilità organizzativa di contattare alcuni interessati, considera idonee le misure di trasparenza tramite pubblicazione dell’informativa ex art. 14 GDPR e valuta proporzionate le misure tecniche e organizzative, inclusa la pseudonimizzazione. Il parere è subordinato alla permanenza dell’informativa sui siti del promotore e dei centri partecipanti per tutta la durata dello studio.

Fondazione GIMEMA Franco Mandelli onlus: parere favorevole alla consultazione preventiva per lo studio osservazionale su COVID-19 e pazienti con patologie linfoproliferative, con trattamento di dati di pazienti deceduti o non contattabili

Parere favorevole della consultazione preventiva per lo studio GIMEMA su COVID-19 e patologie linfoproliferative

Il provvedimento riguarda la Fondazione GIMEMA Franco Mandelli onlus, promotrice di uno studio multicentrico osservazionale retrospettivo e prospettico sull’incidenza di infezione da COVID-19 severa in pazienti con leucemia linfatica cronica o linfoma non Hodgkin indolente a cellule B trattati con Tixagevimab e Cilgavimab. La consultazione preventiva è stata attivata ai sensi dell’art. 110 del Codice privacy e dell’art. 36 GDPR, in relazione alla necessità di includere nel campione anche pazienti deceduti o non contattabili.

Contesto dello studio e categorie di pazienti coinvolte

Lo studio è descritto come multicentrico, osservazionale, retrospettivo e prospettico, con inclusione dei pazienti che hanno ricevuto la prima dose di profilassi tra marzo 2022 e ottobre 2022 e follow-up fino a 12 mesi dalla prima dose. La Fondazione ha distinto tra:

  • pazienti contattabili, per i quali la base giuridica è il consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) GDPR, con informativa ex art. 13 GDPR;
  • pazienti non contattabili e deceduti, per i quali non è possibile acquisire il consenso e si ricorre alla consultazione preventiva del Garante.

La documentazione istruttoria evidenzia che il mancato inserimento di tali soggetti potrebbe compromettere la completezza del campione e introdurre un selection bias, con effetti negativi sulla validità dei risultati e sulla loro generalizzabilità.

Valutazione dell’impossibilità di contattare gli interessati

Il Garante richiama il quadro normativo rilevante in materia di ricerca scientifica, inclusi gli artt. 5, 9 e 89 GDPR, l’art. 110 del Codice, le Prescrizioni per i trattamenti a fini di ricerca scientifica e le Regole deontologiche. In tale contesto, l’impossibilità di informare gli interessati e acquisire il consenso è considerata ammissibile se adeguatamente motivata e documentata, specie quando deriva da ragioni organizzative.

Nel caso concreto, la Fondazione ha previsto:

  • almeno 3 tentativi telefonici di ricontatto del paziente, da documentare nel database di studio;
  • verifica del decesso tramite consultazione della documentazione clinica;
  • pubblicazione dell’informativa ai sensi dell’art. 14 GDPR sul sito della Fondazione e sui siti dei centri partecipanti.

Il Garante ritiene che tali elementi dimostrino in modo sufficiente l’impossibilità organizzativa di procedere al contatto e l’adeguatezza della motivazione.

Trasparenza e informativa ex art. 14 GDPR

L’Autorità considera efficace la scelta di dare pubblicità all’informativa tramite il sito del promotore e quelli dei centri partecipanti, in una pagina facilmente accessibile. Questa misura è valutata come idonea a soddisfare gli obblighi di trasparenza per i trattamenti relativi ai pazienti deceduti o non contattabili, ai sensi dell’art. 14 GDPR e dell’art. 6, comma 3, delle Regole deontologiche.

Il provvedimento introduce però una condizione espressa: la pubblicazione deve restare disponibile per tutta la durata dello studio.

Misure di sicurezza, pseudonimizzazione e organizzazione del trattamento

La Fondazione ha rappresentato che i dati sono raccolti mediante REDCap, piattaforma web sicura per studi clinici e osservazionali, accessibile solo agli sperimentatori autorizzati. Il Promotore ha accesso solo a dati pseudonimizzati e anche le comunicazioni di farmacovigilanza sono in forma pseudonimizzata.

Il Garante valorizza inoltre:

  • la pseudonimizzazione come misura di sicurezza e di minimizzazione, coerente con gli artt. 5, par. 1, lett. c), 25 e 89 GDPR;
  • la corretta individuazione dei ruoli di titolari, responsabili e rappresentanti;
  • l’adozione di misure tecniche e organizzative tali da escludere l’accesso di soggetti non autorizzati;
  • l’adeguatezza complessiva della valutazione di impatto, che colloca i rischi a un livello accettabile.

Conservazione dei dati e uso futuro dei risultati

Nel corso dell’istruttoria la Fondazione aveva prospettato diverse ipotesi di conservazione, inizialmente anche di 25 anni, giustificate dall’esigenza di verificabilità e riproducibilità dei risultati scientifici. In risposta ai rilievi dell’Ufficio, ha poi rideterminato il periodo di conservazione in un anno dalla chiusura dello studio, ritenuto sufficiente per l’elaborazione dei dati e la pubblicazione scientifica.

Il Garante considera tale periodo proporzionato allo scopo della raccolta, ricordando che:

  • la conservazione non può eccedere il tempo necessario al conseguimento delle finalità, salvo trattamenti ulteriori per ricerca scientifica conformi all’art. 89 GDPR;
  • eventuali studi futuri con i medesimi dati richiederanno una autonoma base giuridica, preferibilmente il consenso o altra condizione di liceità equipollente.

Esito finale del provvedimento

Il Garante esprime parere favorevole alla Fondazione GIMEMA per la raccolta e il trattamento dei dati personali dei pazienti deceduti o non contattabili nello studio indicato, ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 GDPR. Il parere è subordinato alla condizione che l’informativa ex art. 14 GDPR resti pubblicata e accessibile sul sito del promotore e dei centri partecipanti per l’intera durata dello studio.

Punti principali

Oggetto e contesto della consultazione preventiva

La Fondazione GIMEMA Franco Mandelli onlus ha chiesto il parere preventivo del Garante per lo svolgimento di uno studio multicentrico osservazionale, retrospettivo e prospettico, volto a descrivere il ruolo della profilassi COVID-19 con Tixagevimab e Cilgavimab in pazienti con CLL o B-NHL indolenti. La richiesta riguardava in particolare l’inclusione nel campione anche di pazienti deceduti o non contattabili, per i quali non era possibile acquisire il consenso.

Base giuridica e impossibilità di acquisire il consenso

Per i pazienti contattabili la Fondazione ha indicato il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a) GDPR, previa informativa ex art. 13. Per i pazienti non contattabili o deceduti, il Garante ha ritenuto adeguatamente motivata l’impossibilità di tipo organizzativo di contattarli e acquisirne il consenso, anche in ragione dei tentativi di ricontatto documentati, della verifica del decesso nelle cartelle cliniche e del rischio di pregiudicare gravemente la rappresentatività e validità scientifica dello studio.

Trasparenza verso gli interessati non contattabili

La Fondazione ha previsto la pubblicazione dell’informativa ex art. 14 GDPR sul proprio sito web e sui siti di tutti i centri partecipanti, in una pagina facilmente accessibile. Il Garante ha considerato tale misura idonea a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imponendo però che la pubblicazione permanga per tutta la durata dello studio.

Misure di sicurezza, pseudonimizzazione e conservazione

Il provvedimento valorizza l’uso della piattaforma REDCap e delle misure tecnico-organizzative dichiarate, ritenute idonee a ridurre i rischi a un livello accettabile. I dati sono trattati in forma pseudonimizzata e il Garante richiama la necessità di mantenere la minimizzazione durante tutto il trattamento. Quanto alla conservazione, la Fondazione aveva inizialmente prospettato periodi più lunghi, poi rideterminati in un anno dalla chiusura dello studio; l’Autorità ritiene il periodo proporzionato allo scopo e ricorda che eventuali studi futuri richiederanno una autonoma base giuridica.

Esito del provvedimento

Ai sensi dell’art. 110 Codice e dell’art. 36 GDPR, il Garante esprime parere favorevole alla raccolta e al trattamento dei dati dei pazienti deceduti o non contattabili, a condizione che l’informativa pubblicata ex art. 14 GDPR resti disponibile sul sito del promotore e dei centri partecipanti per tutta la durata dello studio.

Come è indicizzato

Materiericerca scientificadati sanitariconsenso e basi giuridichetrasparenza e informativaminimizzazione e pseudonimizzazione

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