Sentenza n. 4106/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto di rigetto/archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare (rif. RM4706971893) presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020 dal datore di lavoro sig. Marino Riccardo in favore della propria dipendente sig.ra SUKHATSKA Nataliia, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto/archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare per assistenza alla persona o sostegno al bisogno familiare
Esito
Favorevole al ricorrente (datore e lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto di rigetto/archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore della lavoratrice straniera ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo non espone specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nel corso del giudizio, dopo l'udienza del 24 giugno 2025, la Prefettura di Roma ha convocato i ricorrenti e, in data 7 ottobre 2025, è stato stipulato il contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha preso atto che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta mediante la convocazione dei ricorrenti e la stipulazione del contratto di soggiorno. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Poiché la definizione favorevole è intervenuta nel corso del giudizio, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando l'Amministrazione a rifondere ai ricorrenti euro 750,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio promosso contro il rigetto o l'archiviazione di un'istanza amministrativa, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente mediante l'adozione degli atti richiesti, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per soddisfazione sopravvenuta della pretesa, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando la definizione favorevole sia riconducibile all'attività amministrativa svolta nel corso del giudizio.
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