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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza di cassazione che, a seguito di revocazione, aveva respinto il ricorso della controparte. In particolare, nel capo relativo all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la sentenza riportava erroneamente il riferimento alle "società ricorrenti". Secondo l'istante, il richiamo era frutto di mera svista, poiché nessuna società era parte dei giudizi e la statuizione, coerentemente con la parte motiva, doveva riferirsi alla parte privata soccombente nel giudizio di cassazione, non già all'ente previdenziale che era risultato vittorioso nel giudizio di revocazione. La controparte non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che il dispositivo della precedente sentenza conteneva un evidente lapsus redazionale: la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato riguardava la parte soccombente nel giudizio di cassazione, mentre nel dispositivo era stato erroneamente indicato "delle società ricorrenti". La Corte ha quindi disposto la sostituzione di tale espressione con "di Alda Ferretti". Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, richiamandosi la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione errori materiali.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    la statuizione sul raddoppio del contributo unificato va riferita alla parte soccombente nel giudizio di impugnazione, se dovuta, e non può essere attribuita a soggetti estranei al processo o risultati vittoriosi

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente alla Corte di emendare anche d'ufficio gli errori materiali della propria decisione

  • artt. 287, 288 c.p.c.

    disciplinano il procedimento di correzione degli errori materiali; il procedimento è qualificato come sostanzialmente amministrativo e non incide sull'assetto sostanziale degli interessi già definito

  • Cass. Sez. Un. n. 29432/2024

    richiamata per affermare che il procedimento di correzione errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta regolamento delle spese

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione di un errore materiale, la Corte può emendare il dispositivo quando la svista sia manifesta e sia incongruente rispetto al contenuto della motivazione o rispetto ai dati processuali oggettivi.
  • La statuizione sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 deve essere riferita al soggetto effettivamente soccombente nel giudizio di impugnazione; un’indicazione nominativa errata nel dispositivo è correggibile se risulta evidente l’errore.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta, di regola, una nuova decisione sul merito né il regolamento delle spese.
  • Quando la motivazione della sentenza indica chiaramente il destinatario di una statuizione e il dispositivo ne riporta un altro per mera svista lessicale, la correzione può consistere nella semplice sostituzione dell’espressione erronea con quella corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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