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Sentenza

Sentenza n. 11192/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 8782/2024 pubblicata il 11/09/2024 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 39436/2022, non impugnata e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202514558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e alla Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8782/2024, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00, nonché il diritto alla Retribuzione Professionale Docente per l’anno scolastico 2018/2019, per euro 1.047,60. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione e rilevando che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di astreinte: l’esercizio del potere di applicare la penalità di mora è discrezionale e, nel caso concreto, la nomina preventiva del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente ostativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.

    eventuale penalità di mora

    La condanna al pagamento dell’astreinte nel giudizio di ottemperanza costituisce esercizio di una potestà discrezionale del giudice, che deve valutare l’eventuale sussistenza di ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.

  • art. 37 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e consente al giudice amministrativo di impartire ordini all’Amministrazione e nominare un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non dimostri o non chiarisca di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, poiché l’attività del giudice è diretta a garantirne l’attuazione.
  • La nomina preventiva di un Commissario ad acta può costituire ragione ostativa alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, il cui riconoscimento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che si costituisca senza fornire elementi sull’avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento del proprio obbligo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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