Cassazione Penale, Sentenza n. 5186/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (sez. riesame) che aveva respinto l'istanza ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP di Salerno che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di riciclaggio (capo 4) e di tentato furto (capo 6); 2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla pericolosità, rilevando di essere incensurato, di aver commesso un unico reato e di avere una posizione marginale nel presunto sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in fase cautelare sia richiesto solo il requisito della gravità indiziaria (non la prova piena) e che il ricorso di cassazione sia ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. I motivi proposti sono stati qualificati come generici: il primo perché il ricorrente non ha affrontato specificamente la motivazione ben articolata del giudice (pagg. 11-12) limitandosi a chiedere una diversa valutazione del compendio indiziario e perché non contestava la gravità indiziaria rispetto al reato associativo (capo 1) e a un episodio di furto (capo 7), che da soli sono idonei a mantenere la misura; il secondo perché il ricorrente non ha confutato le argomentazioni del tribunale circa le modalità della condotta e la natura organizzata del sodalizio, che giustificano le esigenze cautelari e il rischio di recidiva. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; inoltre il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina l'istanza per la revoca o la modifica delle misure cautelari; qui indica il tipo di rimedio esperito dall'indagato.
art. 192 c.p.p.
comma 2, terzo e quarto richiamati; comma 2 non richiamato
Definisce i criteri di valutazione delle prove per il giudizio di merito; la Corte ricorda che i criteri stringenti del comma 2 (qualificazione degli indizi) non si applicano nella fase cautelare.
art. 273 c.p.p.
Stabilisce i requisiti per l'adozione di misure cautelari; la Corte evidenzia che il comma 1‑bis richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 ma non il comma 2, confermando che per la cautela è sufficiente la gravità indiziaria e non la prova piena.
art. 94 disp.att. c.p.p.
Norma sulle comunicazioni di provvedimenti ai fini amministrativi; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede cautelare non è richiesta la prova piena del reato: sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza valutati con criteri meno rigorosi rispetto al giudizio di merito.
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se deduce violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; meri rilievi di fatto o una diversa valutazione del compendio probatorio sono generalmente inammissibili.
- Se la critica riguarda solo alcuni capi e non quelli che fondano comunque la misura (es. reato associativo o altri episodi contestati), l'eventuale accoglimento limitato non necessariamente comporta la revoca della misura cautelare.
- Per contestare efficacemente la misura cautelare occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito, argomentando specifiche violazioni logiche o giuridiche, non limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma a titolo di ammenda; è quindi importante valutare la solidità delle censure prima di proporre gravami di legittimità.
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