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Sentenza

Sentenza del 26/11/2019 n. 48029 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Infedele ed omessa dichiarazione - Patteggiamento - Ammissibile senza pagamento del debito tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Tribunale di Brescia aveva applicato a V.D., su accordo delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione per omessa presentazione della dichiarazione IVA e indebita compensazione, ai sensi degli artt. 5 e 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza sostenendo che il patteggiamento non fosse ammissibile senza la preventiva verifica dell'integrale pagamento del debito tributario, come previsto dall'art. 13-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, e che fosse stata quindi applicata una pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha stabilito che, per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, il pagamento integrale del debito tributario entro l'apertura del dibattimento costituisce, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, una causa di non punibilità e non un presupposto inderogabile per accedere al patteggiamento. Pertanto, l'imputato può scegliere tra il pagamento, con possibile declaratoria di non punibilità, oppure il mancato pagamento, mantenendo comunque la possibilità di chiedere il patteggiamento. La pena applicata non era illegale e la censura relativa alla mancata motivazione sul pagamento non rientrava tra i motivi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • Art. 444 e seguenti c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta delle parti

    applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

    Il patteggiamento è ammissibile per i reati tributari considerati anche quando il debito non sia stato pagato, purché non ricorra una causa di non punibilità già perfezionata.

  • Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti ... all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente individuati, tra cui l'illegalità della pena; non è invece sufficiente lamentare un vizio di motivazione non riconducibile a tali categorie.

  • Art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 74/2000

    non sono punibili se ... i debiti tributari ... sono stati estinti mediante integrale pagamento

    Il pagamento integrale del debito tributario, effettuato entro i termini e alle condizioni previste, può determinare la non punibilità dei reati di omesso versamento, indebita compensazione, infedele dichiarazione e omessa dichiarazione.

  • Art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000

    l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 ... fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2

    La condizione del pagamento prevista per ottenere i benefici premiali non opera nei casi in cui il pagamento determina direttamente la non punibilità del reato; in tali ipotesi il patteggiamento rimane possibile anche senza pagamento.

  • Art. 5, D.Lgs. n. 74/2000

    omessa presentazione della dichiarazione

    Il reato di omessa dichiarazione rientra tra quelli per i quali, al ricorrere delle specifiche condizioni dell'art. 13, comma 2, il pagamento e gli adempimenti tempestivi possono escludere la punibilità; in alternativa, è possibile accedere al patteggiamento senza estinzione del debito.

  • Art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000

    Per le ipotesi richiamate dall'art. 13, comma 1, il pagamento integrale può comportare la non punibilità; se tale causa non viene perfezionata, il reato può essere definito mediante patteggiamento anche senza previo pagamento.

Massime di principio

  • Quando il pagamento del debito tributario costituisce una causa di non punibilità, esso non può essere contemporaneamente considerato una condizione necessaria per la validità del patteggiamento: l'imputato deve poter scegliere tra pagamento con possibile assoluzione per non punibilità e patteggiamento senza pagamento.
  • Il pagamento deve comunque avvenire entro i termini e con le modalità previste dalla specifica norma, e per alcuni reati sono richiesti ulteriori presupposti, come il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa prima della formale conoscenza di attività ispettive o procedimenti.
  • La mancata estinzione del debito non impedisce automaticamente il patteggiamento per i reati tributari interessati; occorre distinguere tra condizioni per ottenere benefici premiali e cause autonome di non punibilità.
  • Una sentenza di patteggiamento può essere impugnata per cassazione solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la mera contestazione della motivazione o del mancato accertamento del pagamento, se non integra una pena illegale, non è sufficiente.
  • La pena è illegale solo quando, per specie o quantità, è estranea ai limiti e al sistema sanzionatorio applicabile; l'assenza del pagamento del debito, in questa fattispecie, non rendeva illegale la pena concordata.

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