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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21328/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda domande di rimborso di maggiore IRAP presentate da società operanti nel settore creditizio/finanziario per gli anni d'imposta 2005-2009, fondate sull'assunto di avere versato imposta in eccesso perché, nella base imponibile, non erano state dedotte quote di eccedenze di svalutazioni dei crediti verso la clientela già iscritte in bilancio e riprese a tassazione nei periodi 1998-2004, da ripartire in quote costanti negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 106, comma 3, TUIR. La CTP aveva accolto le richieste e la CTR aveva confermato, ritenendo provata documentalmente l'indebita maggiore imposta e richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui il differimento della deduzione dei c.d. noni pregressi ha valenza solo finanziaria. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che per alcuni versamenti era maturata la decadenza di 48 mesi per l'istanza di rimborso e che tale decadenza, essendo rilevabile d'ufficio, poteva essere fatta valere anche in sede di legittimità; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 6 e 11 d.lgs. 446/1997, contestando che la CTR avesse ritenuto assolto l'onere probatorio dalla contribuente e deducendo che il diritto alla deduzione delle quote sarebbe stato comunque condizionato dalla successiva ripresa di valore dei medesimi crediti.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la decadenza ex art. 38 d.P.R. 602/1973, pur rilevabile d'ufficio, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando dalla sentenza impugnata non risultino gli elementi fattuali necessari, in particolare le date dei versamenti e dei rimborsi, e quando la censura richieda accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità; ha inoltre escluso che il termine legale di scadenza degli acconti costituisca fatto notorio, essendo invece rilevante il momento dell'effettivo pagamento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando il principio per cui, in materia di IRAP per enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale e il rinvio della deduzione alle annualità successive ha natura solo finanziaria, senza incidere sulla competenza fiscale già consolidata per gli esercizi anteriori alla modifica normativa introdotta dal d.l. 168/2004 conv. in l. 191/2004. La decisione di merito è stata quindi confermata e il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    il termine di quarantotto mesi per chiedere il rimborso decorre dal versamento e la relativa decadenza è rilevabile d'ufficio, ma non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se richiede nuovi accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per censurare violazioni di legge

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che la documentazione prodotta dalla contribuente può essere sufficiente in assenza di prova contraria dell'Ufficio

  • artt. 6 e 11 d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamati per la disciplina della base imponibile IRAP e della deduzione delle svalutazioni crediti

  • art. 106, comma 3, TUIR

    richiamato quale base normativa della ripartizione pluriennale delle eccedenze di svalutazione dei crediti

  • d.l. n. 168 del 2004, conv. in l. n. 191 del 2004

    la regola dell'indeducibilità introdotta da tale intervento non incide sulle quote di competenza degli esercizi anteriori, già consolidate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • La decadenza dal diritto al rimborso tributario, pur essendo rilevabile d'ufficio, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se la sua verifica presuppone accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata o non autosufficientemente indicati nel ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre nuove questioni di diritto che richiedano un diverso tema di indagine fattuale, neppure quando si invochi un rilievo officioso della relativa eccezione.
  • In materia IRAP degli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti determina immediatamente l'effetto fiscale sulla base imponibile; il differimento pluriennale delle quote deducibili ha funzione meramente finanziaria e non muta la competenza fiscale della perdita o svalutazione già maturata.
  • Le quote cd. 'noni pregressi' riferite a esercizi anteriori alla modifica normativa del 2004 restano soggette al regime previgente e costituiscono situazioni giuridiche sostanziali già consolidate.
  • La prova documentale dei versamenti e delle eccedenze può essere sufficiente a sorreggere la domanda di rimborso in assenza di specifica prova contraria dell'Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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