Sentenza n. 4582/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 30/1/2026 e il 4/5/2026: della determina del Responsabile dell’Area Tecnica del 29/12/2025 n. 85, di aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale, dei verbali di gara e delle schede di valutazione relative alle operazioni di valutazione tecnica ed economica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di aggiudicazione definitiva della gara, verbali di gara e schede di valutazione delle offerte tecnica ed economica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Un'impresa concorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determina del Responsabile dell'Area Tecnica del 29 dicembre 2025 n. 85, relativa all'aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale, nonché i verbali e le schede di valutazione delle operazioni di valutazione tecnica ed economica e gli atti connessi. Dal testo del dispositivo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti né le ragioni articolate poste a fondamento dell'accoglimento.
La decisione
Il TAR ha definitivamente accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato la determina di aggiudicazione. Ha tuttavia rigettato la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato il 13 aprile 2026 e la domanda di subentro, senza che dal dispositivo emergano le ragioni specifiche. Ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria e improcedibile la domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato; le spese tra la ricorrente e la controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 11, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento in relazione al rito applicabile alla controversia in materia di contratti pubblici, ma il dispositivo non espone l'interpretazione concretamente adottata.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile; il dispositivo non specifica la sopravvenienza o la ragione processuale che ha determinato tale esito.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'aggiudicazione di una gara può essere accolta con annullamento dell'atto anche quando non siano accolte le domande consequenziali di inefficacia del contratto e di subentro, che devono essere valutate autonomamente.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo può essere dichiarata inammissibile qualora ricorra una ragione processuale ostativa, non specificata nel dispositivo.
- La domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. può essere dichiarata improcedibile per una sopravvenuta ragione processuale, anche nell'ambito di un giudizio relativo all'impugnazione di un'aggiudicazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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