Sentenza n. 373/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 268/2025, R.G. n. 1326/2024, resa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 14 marzo 2025, notificata al Ministero resistente, rimasto contumace, a mezzo PEC in forma esecutiva, ai sensi del novellato art. 475 c.p.c., in data 18 marzo 2025, e passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla competente Cancelleria in data 29 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento relativa all'anno scolastico 2019/2020 e condannato l'Amministrazione all'erogazione di € 500,00 mediante emissione dei relativi buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 marzo 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce contro le pubbliche amministrazioni. Nonostante il successivo passaggio in giudicato, attestato il 29 settembre 2025, il Ministero non aveva attivato la Carta né emesso i buoni dovuti. Sono state chieste l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per l'anno scolastico 2019/2020, per € 500,00 oltre accessori di legge, e di corrispondere le spese di lite liquidate nella sentenza civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento sostitutivo. Ha inoltre fissato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all'adempimento e comunque non oltre il termine assegnato per l'adempimento spontaneo; il commissario dovrà liquidare e pagare l'eventuale penalità maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell'ottemperanza
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi che possono essere attuati mediante il giudizio di ottemperanza amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere fissata quando l'inadempimento del comando giudiziale si protrae senza giustificazione, gli adempimenti sono semplici e l'Amministrazione non prospetta ragioni ostative; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione della sentenza all'Amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, oggetto della pronuncia civile da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza civile ottemperanda aveva previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione secondo tale disposizione; il TAR ha ordinato il pagamento dell'importo dovuto oltre agli accessori di legge.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., purché ne siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento del comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare le concrete attività esecutive necessarie, fissando un termine ultimativo e determinando il contenuto dell'adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla vana scadenza del termine assegnato all'amministrazione e delimitandone i poteri esecutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando il ritardo nell'esecuzione del giudicato è ingiustificato e l'adempimento non presenta particolare complessità; la misura può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'intervento sostitutivo del commissario.
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