Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 402 del 27/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate stabilisce che la domanda di adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 è soggetta a imposta di bollo, poiché è un'istanza finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo autorizzativo. Il parere richiama la continuità con la disciplina previgente e l'applicazione dell'art. 3 della tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972.

Imposta di bollo sulla domanda di adesione all'autorizzazione generale per emissioni in atmosfera ex art. 272 D.Lgs. 152/2006

Imposta di bollo sulla domanda di adesione all'autorizzazione generale per emissioni in atmosfera

La risoluzione affronta il trattamento tributario della domanda di adesione all'autorizzazione generale prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera. L'Amministrazione finanziaria chiarisce che tale istanza è soggetta all'imposta di bollo, in quanto diretta a ottenere un provvedimento amministrativo autorizzativo.

Quesito posto dalla Provincia

La Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti di una Provincia chiede se debba essere assoggettata a imposta di bollo la domanda di adesione all'atto autorizzativo di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, presentata per ottenere l'autorizzazione alla gestione di specifiche categorie di attività e impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera.

Tesi sostenuta dall'istante

La Provincia ritiene che la domanda di adesione presentata ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 debba essere assoggettata a imposta di bollo, qualificandola come atto autorizzativo.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricostruisce il sistema della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, dedicata alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

  • L'art. 269 disciplina l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e prevede, per tutti gli impianti che producono emissioni, la necessità di una specifica autorizzazione, salvo le ipotesi previste dalla norma.
  • L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro 120 giorni, ovvero entro 150 giorni in caso di integrazione della domanda.
  • L'art. 272, comma 2, prevede la possibilità per l'autorità competente di adottare autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione.
  • Per gli impianti e le attività indicati nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto, l'adozione dell'autorizzazione generale è obbligatoria.
  • Il comma 3 dell'art. 272 stabilisce che il gestore presenti all'autorità competente, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale.
  • L'autorità competente può negare l'adesione con provvedimento motivato se non sono rispettati i requisiti previsti o se sussistono particolari situazioni di rischio sanitario o aree che richiedono una tutela ambientale specifica.
  • I gestori degli impianti interessati possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269.

Continuità con la disciplina previgente

La risoluzione sottolinea la sostanziale continuità normativa tra il D.Lgs. n. 152/2006 e la disciplina precedente relativa alle attività a ridotto inquinamento atmosferico.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006:

  • la realizzazione e l'esercizio di impianti relativi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico richiedevano la presentazione di domande di autorizzazione secondo modelli semplificati determinati dalla Regione, in base al D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 26, e al D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2;
  • l'esercizio poteva essere autorizzato anche mediante provvedimento abilitativo generale adottabile dalla Regione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 luglio 1991 e del D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 19, cui seguiva la comunicazione da parte del gestore della volontà di avvalersene.

La risoluzione richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. III, 13 gennaio 2007, n. 456, secondo cui, nel regime previgente, non si poteva prescindere dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata o dalla comunicazione di volontà di avvalersi del provvedimento abilitativo generale. La Corte ha inoltre evidenziato che il D.Lgs. n. 152/2006 non muta sostanzialmente la situazione, poiché l'art. 269 menziona i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria e l'art. 272 subordina l'efficacia dell'autorizzazione generale alla domanda di adesione del gestore.

Qualificazione della domanda di adesione

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il procedimento previsto dall'art. 272, commi 2 e 3, è finalizzato, come quello dell'art. 269, all'adozione di un provvedimento che consenta preventivamente l'esercizio delle attività in esame.

In particolare, la domanda di cui all'art. 272, comma 3:

  • mira a far produrre gli effetti dell'autorizzazione generale anche nei confronti del gestore istante;
  • è quindi diretta a ottenere l'efficacia di un atto amministrativo di natura autorizzatoria.

Applicazione dell'imposta di bollo

La risoluzione richiama l'art. 3 della tariffa, allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a imposta di bollo, tra l'altro, le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi delle province e tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Poiché la domanda presentata ai sensi dell'art. 272, comma 3, è finalizzata al prodursi degli effetti dell'atto generale di autorizzazione, essa rientra in tale previsione ed è dunque soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che la domanda di adesione all'autorizzazione generale ex art. 272, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/2006 deve essere assoggettata all'imposta di bollo.

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.