Risoluzione n. 403 del 29/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le licenze CITES di importazione ed esportazione, considerate documenti doganali, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15 della tabella allegato B al DPR n. 642/1972. Alla medesima esenzione sono ricondotte anche le domande di rilascio delle licenze, con richiamo agli artt. 3 e 14 della tariffa/tabella.
Esenzione dall'imposta di bollo per licenze import/export CITES e relative istanze
Licenze import/export CITES e imposta di bollo
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze e delle licenze di importazione ed esportazione CITES nell’ambito del sistema interoperativo per il rilascio di licenze elettroniche previsto dalla Convenzione di Washington e dal regolamento del Consiglio n. 338/97. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare se tali atti possano beneficiare dell’esenzione prevista per i documenti doganali.
Quesito posto dall’Amministrazione istante
Il Ministero delle Attività Produttive chiede se le istanze presentate per ottenere il rilascio delle licenze di importazione ed esportazione CITES debbano essere assoggettate a imposta di bollo oppure considerate esenti. Il dubbio nasce dalla possibile qualificazione delle licenze come "documenti doganali", con conseguente applicazione delle esenzioni previste dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che le domande dirette ad ottenere le licenze CITES siano esenti da bollo perché finalizzate al rilascio di atti che, a loro volta, sarebbero esenti ai sensi degli articoli 14 e 15 della tabella allegato B al DPR n. 642/1972. La tesi si fonda sull’idea che le licenze possano essere ricomprese tra i documenti doganali.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
La Direzione richiama innanzitutto l’articolo 15 della tabella allegato B al DPR n. 642/1972, che prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per "bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine". Per stabilire se le licenze CITES rientrino in tale categoria, viene considerato il parere dell’Agenzia delle Dogane, interpellata sul punto.
Secondo la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 3735 del 13 luglio 2005, le licenze in questione, che devono essere obbligatoriamente presentate all’atto delle operazioni di importazione ed esportazione in base alla Convenzione e alla normativa comunitaria e nazionale, possono rientrare tra i documenti doganali.
Regime fiscale riconosciuto
Sulla base di tale qualificazione, la risoluzione conclude che le licenze di importazione ed esportazione CITES sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 15 della tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. L’esenzione in modo assoluto è quindi riconosciuta alle licenze stesse.
Estensione dell’esenzione alle domande di rilascio
La risoluzione precisa inoltre che il medesimo trattamento deve essere applicato alle istanze dirette al rilascio delle licenze. Per tali domande opera il richiamo all’articolo 3 della tariffa, ovvero all’articolo 14 della tabella dei documenti esenti dall’imposta di bollo, con conseguente esenzione anche per la fase di richiesta.
Vigilanza degli uffici
In chiusura, viene disposto che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni impartite e i principi enunciati dalla risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.
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