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Risoluzione

Risoluzione n. 404 del 29/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i documenti di viaggio rilasciati a rifugiati e soggetti con protezione sussidiaria sono assimilati al passaporto ordinario ai fini della tassa di concessione governativa. La tassa è dovuta solo se il titolo è utilizzato per viaggi verso Paesi non UE e non può essere versata in unica soluzione per l’intero quinquennio, ma secondo le regole previste per il passaporto ordinario.

Tassa sulle concessioni governative per i documenti di viaggio ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria

Tassa sulle concessioni governative per i documenti di viaggio dei titolari di protezione internazionale

La risoluzione esamina il trattamento tributario dei documenti di viaggio rilasciati agli stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Il chiarimento riguarda, in particolare, l’applicazione della tassa sulle concessioni governative e le modalità di pagamento in rapporto alla durata quinquennale del documento.

Quesito posto dal Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno chiede se, per il rilascio del titolo di viaggio ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria, possa applicarsi l’articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui la tassa sulle concessioni governative dovuta per il passaporto si intende dovuta esclusivamente per l’espatrio verso Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione Europea.

Viene inoltre chiesto se la tassa debba essere:

  • corrisposta anno per anno, solo se il documento viene effettivamente utilizzato;
  • riscossa all’atto dell’emissione in unica soluzione, per l’intero quinquennio di validità del titolo.

Inquadramento normativo richiamato

L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che disciplina i documenti di viaggio:

  • al comma 1 prevede che, per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la questura rilasci ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile;
  • al comma 2 stabilisce che, quando sussistono fondate ragioni che impediscono al titolare della protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura rilasci il titolo di viaggio per stranieri.

Richiama poi l’articolo 19, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui le disposizioni del decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.

Convenzione di Ginevra e principio di equipollenza

La risoluzione richiama l’articolo 28 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, che impone agli Stati contraenti di rilasciare ai rifugiati residenti regolarmente nel loro territorio documenti di viaggio per consentire loro di viaggiare al di fuori di tale territorio, salvo motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Viene altresì richiamato il paragrafo 3 dell’allegato alla Convenzione, secondo cui la tassa per il rilascio del documento non può essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.

Sulla base di tale quadro, l’Agenzia considera i titoli di viaggio in esame come documenti equipollenti al passaporto e, quindi, soggetti alle norme tributarie previste per il passaporto ordinario.

Regime della tassa sulle concessioni governative

La risoluzione ricorda che per il passaporto ordinario per l’estero è prevista una tassa di concessione governativa di Euro 40,29 e che annualmente è dovuta la medesima tassa di Euro 40,29, ai sensi dell’articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

Sono poi richiamate due ulteriori disposizioni:

  • l’articolo 2, comma 4, del DPR n. 641 del 1972, secondo cui, nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti con validità superiore all’anno sono soggetti a tassa annuale per ogni anno successivo a quello di emissione;
  • l’articolo 55, comma 6, della legge n. 342 del 2000, che precisa che la tassa annuale sul passaporto è dovuta esclusivamente per l’espatrio verso Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione Europea.

Viene inoltre osservato che la nota n. 8 all’articolo 1 della tariffa contiene un elenco tassativo dei soggetti tenuti al pagamento della tassa, nel quale non rientrano i richiedenti dei documenti di viaggio oggetto dell’interpello.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che la tassa sulle concessioni governative prevista per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati e ai soggetti con protezione sussidiaria, secondo le modalità previste per il passaporto ordinario.

In concreto, la tassa è dovuta solo se il titolare intende utilizzare il documento per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione Europea, in applicazione dell’articolo 55, comma 6, della legge n. 342 del 2000.

Modalità di pagamento e limiti

La risoluzione chiarisce che:

  • la tassa non è dovuta qualora l’interessato non intenda usufruire del passaporto durante l’anno, come previsto dal punto 7 delle note a margine all’articolo 1 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972;
  • non è ammesso il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo riferito all’intero quinquennio di validità del titolo di viaggio, poiché tale modalità non è prevista neppure per i passaporti ordinari;
  • di conseguenza, la stessa modalità di assolvimento è preclusa anche per i documenti di viaggio rilasciati ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

Indicazioni finali

La risoluzione precisa infine che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati vengano puntualmente osservati dagli uffici competenti.

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