Cassazione Penale, Sentenza n. 549/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Due motivi principali: 1) nullità procedurale per omessa notifica dell'avviso di udienza al condannato: la convocazione era stata notificata alla PEC dell'avv. Giovanni Rambaldi, nominato difensore nella fase di cognizione ma non difensore né domiciliatario nella fase esecutiva; ciò, secondo il ricorrente, determina la nullità ex artt. 127, 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe preliminarmente acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente l'esistenza di precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio, come richiamato dalla giurisprudenza (ex Cass. S.U. n. 37345/2015) e in relazione agli artt. 164, quarto comma, 168, quarto comma, e 674 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di nullità. Ha affermato che la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva (salvo ipotesi specifiche previste dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), e che la notifica dell'avviso di udienza al difensore nominato solo in sede cognitiva non instaura validamente il rapporto processuale in fase esecutiva. La nullità così determinatasi si riverbera sulla validità dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Trento per nuovo giudizio. La Corte ha conformemente seguito il parere del Procuratore Generale; il secondo motivo non ha determinato la decisione finale, che si è basata sulla nullità procedurale.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato come norma di riferimento sulle notifiche e sull'instaurazione del rapporto processuale; la mancata corretta notifica al destinatario previsto può determinare nullità
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
richiesto ai fini dell'individuazione delle nullità relative alle notifiche e alla validità degli atti; la notifica a persona non competente (difensore non valido per fase esecutiva) determina nullità
art. 179 cod. proc. pen.
collegato alla nullità per difetto di notifica alla persona legittimata, la Corte ne trae la conseguenza di invalidità dell'atto impugnato
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
norma richiamata fra quelle procedurali che disciplinano le notifiche e le garanzie procedurali nelle fasi esecutive; utile per valutare la correttezza formale degli atti
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
citato dalla Corte per precisare l'eccezione: la nomina del difensore in sede cognitiva è efficace in fase esecutiva solo per l'ipotesi specifica prevista da questa norma (sospensione dell'esecuzione con termine/istanze per misure alternative)
art. 164, quarto comma, cod. pen.
richiamato nel secondo motivo come norma che disciplina le condizioni per la concessione di benefici e i limiti connessi ai precedenti penali; il ricorrente lamentava che non sia stato verificato documentalmente
art. 168, quarto comma, cod. pen.
analogamente invocato rispetto alla necessità di accertare l'esistenza di precedenti ostativi per la misura alternativa
art. 674 cod. proc. pen.
richiamato come norma procedurale attinente alle modifiche/integrazioni di provvedimenti irrevocabili e al potere del giudice dell'esecuzione di intervenire sulle sentenze
Cass. S.U. n. 37345/2015 (giurisprudenza)
piecè giurisprudenziale citata dal ricorrente: indica che il giudice dell'esecuzione, prima di intervenire su sentenze irrevocabili, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente eventuali precedenti ostativi
Massime di principio
- La nomina del difensore nel giudizio di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva; per le notifiche relative all'esecuzione è necessario che il difensore sia espressamente nominato o che sia eletto domicilio in quella fase, salvo l'eccezione prevista dall'art. 656, comma 5.
- La notifica dell'avviso di udienza per la revoca della sospensione condizionale deve raggiungere il condannato o un difensore valido per la fase esecutiva: la notifica a un difensore nominato solo nella fase cognitiva può determinare la nullità degli atti e del provvedimento finale.
- La presenza in udienza di un difensore d'ufficio non sanifica automaticamente una nullità derivante da notifiche irregolari precedenti; la nullità si riverbera sulla validità del provvedimento se il rapporto processuale non è stato validamente instaurato.
- Quando si discute la revoca di benefici concessi in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione deve avere cura, ove rilevante, di acquisire il fascicolo di cognizione per verificare documentalmente l'esistenza di precedenti penali ostativi, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
- In presenza di nullità procedurali di notifica che incidono sull'instaurazione del rapporto processuale, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame al giudice di merito per consentire la regolarizzazione delle garanzie procedurali e il riesame del merito.
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