Sentenza n. 1240/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza chiedendo la piena attuazione della sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato integrale esecuzione alla pronuncia, determinando la piena soddisfazione della pretesa sostanziale. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che l'integrale esecuzione della sentenza azionata aveva soddisfatto la pretesa della ricorrente. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese, in quanto parte virtualmente soccombente, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è stata integralmente soddisfatta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione e la distrazione delle spese di giudizio.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale base normativa per la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- L'integrale esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, della pronuncia della cui attuazione si chiede l'accertamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
- La distrazione delle spese può essere disposta a favore dei difensori che si dichiarino antistatari, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 93 c.p.c.
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