Sentenza n. 2160/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - in parte qua della Determinazione del Dirigente dell’U.O.4 della Provincia di Lodi n. REGDE/405/2024 del 22 aprile 2024, avente ad oggetto “Colombo Severo & c. s.r.l., con sede legale ed impianto in Comune di Borgo San Giovanni (LO), Cascina Colombera. Rinnovo dell'autorizzazione Unica ex art. 208 del d.lgs. 152/06 rilasciata con determinazione dirigenziale n. REGDE /433/2011 del 31/03/2011 e s.m.i., con contestuale autorizzazione alla realizzazione di modifiche non sostanziali, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Borgo San Giovanni (LO), Cascina Colombera. Adeguamento al Decreto del ministero della transizione ecologica del 27/09/2022 n. 152” e del relativo allegato A; - della nota del Dipartimento dello Sviluppo sostenibile del Ministero dell’Ambiente di risposta ad interpello in materia ambientale prot. 147877, del 25 novembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prescrizione contenuta nell'autorizzazione unica al recupero di rifiuti, relativa ai rifiuti EER 17 05 04 provenienti da attività di costruzione e demolizione
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la determinazione della Provincia di Lodi che aveva rinnovato l'autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per l'esercizio delle operazioni di recupero R5 e R13 presso un impianto di rifiuti. La prescrizione contestata consentiva il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione identificati dal codice EER 17 05 04 soltanto a condizione che non provenissero da siti soggetti a procedure di bonifica e che fossero comunque conformi ai valori soglia della colonna A della Tabella 1 dell'Allegato V alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Erano stati inoltre impugnati una risposta ministeriale a interpello in materia ambientale e gli atti presupposti, consequenziali o connessi. Nel corso del giudizio, con memoria del 19 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. La Provincia ha chiesto la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale, sostenendo la legittimità della prescrizione secondo la normativa vigente al momento dell'autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, rilevando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità della prescrizione impugnata né la domanda di annullamento. Quanto alle spese, il TAR ha respinto implicitamente la richiesta di applicazione della soccombenza virtuale e le ha compensate integralmente, ritenendo peculiari le circostanze della controversia: la correttezza tecnica della prescrizione era stata chiarita dal sopravvenuto DM 28 giugno 2024, n. 127, che esclude dalla produzione di aggregato recuperato i rifiuti EER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione unica al recupero dei rifiuti oggetto di impugnazione; la sentenza non ne esamina direttamente l'interpretazione.
d.lgs. 152/2006, parte IV, Allegato V, Tabella 1, colonna A
Individua i valori soglia ai quali, secondo la prescrizione impugnata, dovevano conformarsi i rifiuti EER 17 05 04; la sentenza non decide nel merito la legittimità del richiamo.
DM 28 giugno 2024, n. 127
Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal Codice Eer 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica
La sopravvenuta disciplina è richiamata per giustificare la compensazione delle spese, in quanto ha definitivamente chiarito sul piano tecnico la correttezza della prescrizione contestata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, nel corso del giudizio, il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito la legittimità dell'atto impugnato, anche quando la parte resistente invochi la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità della controversia, comprese sopravvenienze normative o tecniche che abbiano chiarito la correttezza dell'atto contestato, rendano equa una deroga al criterio della soccombenza.
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