Cassazione Penale, Sentenza n. 45687/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, truffa aggravata, autoriciclaggio e emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestando: 1) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul profilo soggettivo della truffa e delle fatture inesistenti, sostenendo che i pagamenti parziali effettuati dimostrano assenza di dolo iniziale e che la Corte non ha individuato artifizi e raggiri concreti; 2) la violazione della norma sull'autoriciclaggio per assenza del requisito del reimpiego in attività lecite e dell'idoneità a dissimulare la provenienza del profitto; 3) la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. per i risarcimenti parziali disposti (circa 50.000 euro); 4) vizio di motivazione relativo all'inattendibilità di due testi chiave, chiedendo la rivalutazione delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per doglianze principalmente di merito non riassumibili in questioni di diritto. In particolare la Corte ha ritenuto infondati i profili relativi all'assenza di dolo nonostante pagamenti successivi, richiamando che condotte riparatorie parziali non escludono il dolo iniziale; ha confermato la sussistenza del reato di autoriciclaggio valutando che la triangolazione societaria e il reimpiego della merce risultavano idonei ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 per mancato risarcimento integrale; e ha ritenuto non riapribile in Cassazione una rivalutazione dell'attendibilità dei testi, trattandosi di valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e all'obbligo di versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
La Corte ha applicato l'articolo per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono aspecifici o tendono a ottenere una rivalutazione del fatto; sottolinea che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria
art. 648-ter1 cod. pen.
La Corte ritiene integrato l'autoriciclaggio quando il provento del reato presupposto viene reimpiegato in modo idoneo ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche mediante triangolazioni societarie che consentono a terzi di godere dei beni senza assumerne gli oneri
art. 62 n.6 cod. pen.
L'attenuante per avere riparato il danno richiede l'integrale risarcimento; pagamenti parziali non consentono l'applicazione dell'attenuante
Massime di principio
- I pagamenti o le riparazioni parziali successivi al fatto non escludono automaticamente il dolo iniziale; la rilevanza di tali elementi va valutata dal giudice di merito e non consente di fondare un motivo di cassazione limitato a contestazioni di fatto
- Per configurare l'autoriciclaggio occorre che il reimpiego del profitto sia idoneo, ex ante, a ostacolare l'identificazione della sua origine delittuosa; schemi di triangolazione societaria possono integrare tale requisito se rendono plausibile la dissimulazione
- L'attenuante di cui all'art. 62 n.6 richiede il risarcimento integrale del danno; spontanei versamenti parziali difficilmente saranno ritenuti equivalenti all'integrale riparazione richiesta dalla norma
- In Cassazione non sono ammesse richieste di rivalutazione del materiale probatorio o dell'attendibilità dei testimoni: i motivi devono essere specifici e di diritto, non semplici contestazioni di fatto o richieste di diversa lettura delle prove
- Per proporre un ricorso in Cassazione efficace occorre formulare censure giuridiche precise, evitare aspecificità e allegare eventuali profili di nullità o violazioni di norma chiaramente individuabili, corredando il motivo di riferimenti puntuali alla motivazione impugnata
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