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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34718/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra ex coniugi che, in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei beni, avevano gestito un conto corrente cointestato dal quale sarebbero state prelevate somme destinate alla ristrutturazione e sopraelevazione, negli anni 1994-1995, di un immobile di proprietà esclusiva del marito, adibito a casa coniugale e poi assegnato alla moglie in sede di separazione e di divorzio. La moglie agiva per ottenere il rimborso delle somme da lei asseritamente apportate; il marito contestava la domanda sostenendo di avere finanziato i lavori con denaro proprio e con denaro dei propri genitori, e proponeva anche domanda riconvenzionale per la restituzione di una quota di somme che la moglie aveva prelevato dal conto comune per contribuire all'acquisto di altro immobile. In primo grado la domanda della moglie veniva accolta solo parzialmente; in appello la somma riconosciuta veniva ulteriormente ridotta. Con il ricorso per cassazione la moglie articolava nove motivi, deducendo in sostanza: violazioni in tema di valutazione delle prove e di presunzioni; errata ripartizione dell'onere probatorio; omesso esame di fatti decisivi; vizi motivazionali; e contestando la ricostruzione della Corte d'appello circa la provenienza personale di alcune somme del marito e l'irrilevanza di altre somme da lei versate o finanziamenti ottenuti. In particolare, sosteneva che il ricavato della cessione di una quota societaria e il ricavato della vendita di un immobile del marito non fossero stati provati come confluiti sul conto comune, e che invece dovessero essere considerati anche due finanziamenti da lei ottenuti e versati sul conto cointestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che miravano, in realtà, a una nuova valutazione del merito e delle prove. In particolare ha affermato che: l'art. 116 c.p.c. non è violato per il solo cattivo apprezzamento delle prove; le doglianze sulle presunzioni sono inammissibili se non si denuncia un espresso rifiuto del giudice di merito di applicare una presunzione che doveva applicarsi; gli estratti conto bancari non costituiscono prova legale in senso tecnico; l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; la scelta di ritenere personali alcune somme del marito e di escludere il nesso con i lavori di ristrutturazione rientra nella valutazione di merito; non sussisteva alcuna contraddittorietà radicale della motivazione; i finanziamenti della moglie erano stati comunque considerati e ritenuti investiti in titoli, non nei lavori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice decide sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti; la violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non applicare la regola o utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sua violazione non può essere dedotta come semplice cattivo esercizio della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura del fatto costitutivo/eccezione, non quando si contestano le valutazioni delle prove.

  • art. 2720 c.c.

    richiamato nel ricorso in relazione al valore confessorio o ricognitivo di una dichiarazione difensiva; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; per dedurre la violazione occorre che il giudice abbia espressamente rifiutato di trarre la presunzione dovuta.

  • art. 2729 c.c.

    la censura è ammissibile solo se la motivazione mostra un rifiuto espresso e motivato di applicare una presunzione semplice o l'uso di presunzioni fuori dai relativi paradigmi legali.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in ricorso con riferimento agli estratti conto e alla loro efficacia probatoria, ma la Corte esclude che essi abbiano efficacia di prova legale nel senso prospettato.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in ricorso con riferimento ai documenti prodotti e alla loro valutazione; non viene accolto il relativo rilievo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciabile è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità opera solo sul "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge, ma la Corte precisa che non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi di radicale anomalia motivazionale rilevante costituzionalmente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una pluralità di risultanze istruttorie o una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito applichi un regime di valutazione della prova diverso da quello imposto dalla legge; non basta contestare la cattiva o non condivisa ponderazione del materiale istruttorio.
  • Le censure in cassazione sui fatti e sulle prove non possono tradursi in una nuova valutazione del merito: il ricorso è inammissibile se, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mira solo a sostituire l'apprezzamento del ricorrente a quello del giudice di merito.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente indicare una pluralità di elementi istruttori o lamentare il mancato confronto con singoli documenti o testimonianze.
  • Le presunzioni semplici sono censurabili in cassazione solo se la sentenza mostra un espresso rifiuto di applicarle quando dovute, oppure un loro utilizzo fuori dai criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • Gli estratti conto bancari, di regola, non integrano prova legale dei rapporti sostanziali sottostanti: la loro valenza probatoria va valutata dal giudice di merito nel complesso del quadro istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta il modo in cui il giudice ha ritenuto assolto o non assolto l'onere sulla base delle prove acquisite.
  • Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è limitato al "minimo costituzionale": la motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, perplessa o radicalmente inconciliabile, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente o non convincente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàSeparazioneDivorzioProveImpugnazioni
RamiDiritti realiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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