Sentenza n. 1032/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento a) della determina del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Attività Produttive del Comune di Monteriggioni prot. n. 0005686/2025 del 09/04/2025 avente ad oggetto “Riscontro al protocollo n. 4266 del 18/03/2025 e protocollo n.4344 del 19/03/2025 contenente “Istanza di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di piena proprietà di porzione di immobile, ubicato nel Comune di Monteriggioni (SI), catastalmente censito al fgl. 85 mappale 337, nonché delle aree occupate dalle sue opere accessorie, nonché di imposizione di servitù, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 259/2003 e dell'art. 44 del DPR n. 327/2001, sulle aree di accesso all'impianto e sulle aree occupate dai cavidotti, relativamente alla stazione radio base Inwit SpA - cod. sito “I045SI BADESSE”. Avviso di deposito ex art. 16, comma 1, del DPR n. 327/2001”, comunicata via pec in pari data, recante diniego sull'istanza presentata; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale sull'istanza di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'imposizione di servitù su aree necessarie a una stazione radio base e alle relative opere accessorie
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
L'operatore, titolare di un impianto radiomobile detenuto in forza di un contratto di locazione, aveva chiesto al Comune l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio della porzione immobiliare occupata dall'impianto e per l'imposizione di servitù sulle aree di accesso e sui cavidotti, dopo il fallimento del tentativo di acquisizione bonaria. Il Comune aveva respinto l'istanza ritenendo insussistente un rischio di interruzione del servizio, poiché l'operatore conservava la disponibilità dell'area in base al contratto di locazione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 44, comma 1-bis, e 51, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nonché incompetenza, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia e non avrebbe potuto valutare le esigenze tecniche, giuridiche ed economiche sottese all'acquisizione coattiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
La decisione
Il primo motivo è stato respinto. L'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 distingue la fase di preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, rimessa all'autorità amministrativa competente, dalla successiva procedura per l'emanazione del decreto di esproprio, esercitabile dall'operatore. Il rinvio alle norme del d.P.R. n. 327/2001 comporta che il Comune eserciti i poteri valutativi ordinariamente spettanti all'amministrazione espropriante, non limitati alla sola compatibilità urbanistica ed edilizia. L'espropriazione costituisce extrema ratio e richiede la ponderazione dell'interesse pubblico alla continuità del servizio con i diritti dei proprietari, anche quando l'impianto sia già esistente e detenuto in forza di accordi privatistici. Nel caso concreto il Comune ha legittimamente rilevato che l'operatore non aveva perso la disponibilità dell'area e che non vi era una minaccia di disdetta del contratto, sicché non risultava un rischio attuale per la continuità del servizio tale da giustificare l'ablazione. Il secondo motivo è stato accolto. Poiché il diniego implicava valutazioni tecniche e discrezionali, il Comune avrebbe dovuto inviare il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990, consentendo all'operatore di presentare controdeduzioni e integrazioni. L'omissione del preavviso determina l'annullamento del provvedimento discrezionale e non è sanabile mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 21-octies l. n. 241/1990. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza del potere del Comune di riavviare il procedimento, comunicare i motivi ostativi e adottare una nuova decisione dopo l'effettivo contraddittorio. Spese compensate per parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 259/2003
Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Il riconoscimento della pubblica utilità degli impianti non esclude l'applicazione delle garanzie e dei limiti propri del procedimento espropriativo.
art. 51, comma 3, d.lgs. n. 259/2003
Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico [...], può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio [...].
La disposizione attribuisce all'autorità amministrativa competente la preventiva apposizione del vincolo e all'operatore la successiva attivazione della procedura per il decreto di esproprio; la fase comunale comporta piene valutazioni amministrative secondo il d.P.R. n. 327/2001.
art. 44, comma 1-bis, d.lgs. n. 259/2003
La possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa per impianti già esistenti e detenuti in forza di accordi privatistici non comporta l'obbligo automatico dell'amministrazione di apporre il vincolo; occorre comunque verificare i presupposti di legge e bilanciare continuità del servizio e diritti dei privati.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il diniego discrezionale deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, per consentire la partecipazione dell'interessato e il contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Per l'omissione del preavviso di rigetto relativo a un provvedimento discrezionale non opera la sanatoria fondata sulla dimostrazione giudiziale dell'immutabilità del contenuto dell'atto.
artt. 8, comma 1, lettere a) e b), 9 e 10 d.P.R. n. 327/2001
Il rinvio contenuto nell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 conferma che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è una fase autonoma e valutativa del procedimento ablatorio, sottoposta alla disciplina generale degli espropri.
Massime di principio
- Nella procedura prevista dall'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio spetta all'autorità amministrativa competente, mentre l'operatore di comunicazioni elettroniche può curare la successiva procedura per l'emanazione del decreto di esproprio.
- Il potere dell'autorità competente di apporre il vincolo preordinato all'esproprio per infrastrutture di comunicazione elettronica non è limitato alla verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia, ma comprende le valutazioni tecniche, amministrative e di merito previste dal d.P.R. n. 327/2001.
- La qualificazione legislativa degli impianti di comunicazione elettronica come opere di pubblica utilità e la possibilità di espropriare aree già occupate in base ad accordi privatistici non determinano un obbligo automatico di apposizione del vincolo: l'espropriazione resta extrema ratio e richiede il bilanciamento tra interesse alla continuità del servizio e diritti dei proprietari.
- Quando il diniego di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio deriva da valutazioni discrezionali dell'amministrazione, l'omissione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 comporta l'annullamento del provvedimento.
- In caso di annullamento per omesso preavviso di rigetto, l'amministrazione conserva il potere di riavviare il procedimento, instaurare il contraddittorio e adottare una nuova decisione sulla base degli elementi acquisiti.
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