Cassazione Penale, Sentenza n. 23377/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla qualificazione e al quadro indiziario del reato di estorsione (art. 629 cod. pen., capo 30) della rubrica) e con richiamo all'art. 273 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale sul punto che, a suo avviso, non avrebbe dimostrato un contributo causale attribuibile a Esposito nell'ambito di una vicenda estorsiva di lungo periodo, essendo lo stesso presente solo in occasione dell'episodio del 29 luglio 2023, e lamenta carenza e illogicità della motivazione in ordine al collegamento probatorio tra la presenza dell'imputato e la consumazione dell'estorsione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo in parte aspecifico (per non aver criticamente esaminato la motivazione impugnata e per richiedere una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità) e in parte manifestamente infondato. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale, che ha ricostruito il contesto associativo (art. 416-bis cod. pen.) e ha valorizzato la presenza dell'Esposito quale contributo intimidatorio, anche alla luce della giurisprudenza consolidata che considera rilevante l'accompagnare e restare silenti come contributo all'estorsione aggravata (art. 7 D.L. n.152/1991). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; infine, ordinati gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come fondamento delle censure di legittimità (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte lo utilizza per inquadrare i profili di censura ammessi in Cassazione, precisando che non può essere chiesta una rivalutazione degli elementi di fatto e del peso degli indizi.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sul trattamento degli elementi indiziari ai fini della custodia cautelare; dalla decisione si evince che la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato i presupposti indiziari secondo criteri logici e conformi alla giurisprudenza.
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (estorsione). La Corte valuta la congruità della motivazione che collega la condotta dell'Esposito all'aggravante e al contributo intimidatorio richiesto per la fattispecie.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento usato dalla Corte per inquadrare il contesto associativo di tipo mafioso/associativo in cui si collocano le estorsioni; la gravità indiziaria relativa all'associazione rafforza la valutazione sulla partecipazione e sul ruolo intimidatorio dell'imputato.
art. 7 D.L. n. 152 del 1991
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale citata: stabilisce (e la Corte conferma) che chi accompagna, assiste silente alla richiesta estorsiva e si allontana con l'autore può concorrere nell'estorsione aggravata, perché il comportamento rafforza l'effetto intimidatorio e la rappresentazione di un gruppo organizzato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte la applica disponendo anche il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; usata per disporre le formalità amministrative conseguenti.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per rivedere il peso degli elementi di fatto: i motivi che chiedono una diversa lettura del compendio indiziario sono spesso inammissibili se non attengono a profili di diritto o a vizi specifici e criticabili della motivazione.
- Per impugnare utilmente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario confrontarsi criticamente e puntualmente con la motivazione dell'organo cui è stata richiesta la misura: censure generiche o richieste di riconsiderazione degli indizi sono inammissibili.
- La presenza di un soggetto che 'accompagna', resta silente e contribuisce all'effetto intimidatorio può costituire, secondo consolidata giurisprudenza, un contributo all'estorsione aggravata anche senza manifestare verbalmente la minaccia.
- La contestazione della misura cautelare deve dimostrare errori di diritto, inosservanza di criteri logici o contraddizioni manifeste nella motivazione per superare il limite del sindacato in sede di legittimità.
- Quando il quadro indiziario è inserito in un contesto associativo (art. 416-bis), la valutazione della gravità indiziaria e del contributo personale dell'indagato può essere rafforzata dalla considerazione del ruolo collettivo e del fine intimidatorio del gruppo.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso si accompagna di conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), quindi la valutazione preventiva dell'ammissibilità e della concretezza delle censure è importante prima di proporre ricorso.
- In sede di riesame e impugnazione cautelare è essenziale articolare motivi che evidenzino specifici vizi logici, contraddizioni o omissioni nella motivazione, non limitandosi a una diversa interpretazione probatoria.
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