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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23377/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla qualificazione e al quadro indiziario del reato di estorsione (art. 629 cod. pen., capo 30) della rubrica) e con richiamo all'art. 273 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale sul punto che, a suo avviso, non avrebbe dimostrato un contributo causale attribuibile a Esposito nell'ambito di una vicenda estorsiva di lungo periodo, essendo lo stesso presente solo in occasione dell'episodio del 29 luglio 2023, e lamenta carenza e illogicità della motivazione in ordine al collegamento probatorio tra la presenza dell'imputato e la consumazione dell'estorsione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo in parte aspecifico (per non aver criticamente esaminato la motivazione impugnata e per richiedere una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità) e in parte manifestamente infondato. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale, che ha ricostruito il contesto associativo (art. 416-bis cod. pen.) e ha valorizzato la presenza dell'Esposito quale contributo intimidatorio, anche alla luce della giurisprudenza consolidata che considera rilevante l'accompagnare e restare silenti come contributo all'estorsione aggravata (art. 7 D.L. n.152/1991). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; infine, ordinati gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento delle censure di legittimità (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte lo utilizza per inquadrare i profili di censura ammessi in Cassazione, precisando che non può essere chiesta una rivalutazione degli elementi di fatto e del peso degli indizi.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sul trattamento degli elementi indiziari ai fini della custodia cautelare; dalla decisione si evince che la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato i presupposti indiziari secondo criteri logici e conformi alla giurisprudenza.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato (estorsione). La Corte valuta la congruità della motivazione che collega la condotta dell'Esposito all'aggravante e al contributo intimidatorio richiesto per la fattispecie.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento usato dalla Corte per inquadrare il contesto associativo di tipo mafioso/associativo in cui si collocano le estorsioni; la gravità indiziaria relativa all'associazione rafforza la valutazione sulla partecipazione e sul ruolo intimidatorio dell'imputato.

  • art. 7 D.L. n. 152 del 1991

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale citata: stabilisce (e la Corte conferma) che chi accompagna, assiste silente alla richiesta estorsiva e si allontana con l'autore può concorrere nell'estorsione aggravata, perché il comportamento rafforza l'effetto intimidatorio e la rappresentazione di un gruppo organizzato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte la applica disponendo anche il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; usata per disporre le formalità amministrative conseguenti.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per rivedere il peso degli elementi di fatto: i motivi che chiedono una diversa lettura del compendio indiziario sono spesso inammissibili se non attengono a profili di diritto o a vizi specifici e criticabili della motivazione.
  • Per impugnare utilmente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario confrontarsi criticamente e puntualmente con la motivazione dell'organo cui è stata richiesta la misura: censure generiche o richieste di riconsiderazione degli indizi sono inammissibili.
  • La presenza di un soggetto che 'accompagna', resta silente e contribuisce all'effetto intimidatorio può costituire, secondo consolidata giurisprudenza, un contributo all'estorsione aggravata anche senza manifestare verbalmente la minaccia.
  • La contestazione della misura cautelare deve dimostrare errori di diritto, inosservanza di criteri logici o contraddizioni manifeste nella motivazione per superare il limite del sindacato in sede di legittimità.
  • Quando il quadro indiziario è inserito in un contesto associativo (art. 416-bis), la valutazione della gravità indiziaria e del contributo personale dell'indagato può essere rafforzata dalla considerazione del ruolo collettivo e del fine intimidatorio del gruppo.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso si accompagna di conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), quindi la valutazione preventiva dell'ammissibilità e della concretezza delle censure è importante prima di proporre ricorso.
  • In sede di riesame e impugnazione cautelare è essenziale articolare motivi che evidenzino specifici vizi logici, contraddizioni o omissioni nella motivazione, non limitandosi a una diversa interpretazione probatoria.

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