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Ordinanza

Ordinanza n. 2901/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202408180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della propria istanza di cittadinanza, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il preavviso di diniego gli era stato comunicato il 20 febbraio 2024. Il provvedimento impugnato affermava che l'interessato non aveva fatto pervenire osservazioni e che era trascorso il tempo utile. Il ricorrente ha invece sostenuto di avere ritualmente trasmesso le proprie osservazioni il 28 febbraio 2024, lamentando che esse fossero state erroneamente ignorate dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati dal Ministero dell'Interno sulla censura relativa all'asserita trasmissione delle osservazioni e alla loro eventuale mancata considerazione nel procedimento. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, da eseguire entro il 30 giugno 2026, e ha fissato per il prosieguo della trattazione del merito l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La questione istruttoria riguarda il rispetto del contraddittorio procedimentale e l'effettiva considerazione delle osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento conclusivo afferma che il destinatario di un preavviso di diniego non ha presentato osservazioni, ma l'interessato deduce di averle trasmesse tempestivamente, il giudice può disporre un'istruttoria acquisendo dall'amministrazione chiarimenti documentati sull'avvenuta ricezione e sulla considerazione delle osservazioni.
  • La mancata definizione del merito è necessaria quando l'accertamento sull'effettiva presentazione e valutazione delle osservazioni procedimentali è rilevante per decidere la censura di violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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