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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27793/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2014, con cui l’Ufficio aveva recuperato l’imposta detratta su fatture di acquisto ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibile il motivo d’appello sulla detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni inesistenti, motivo che sarebbe stato solo una emendatio e non una nova; (2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, assumendo l’inosservanza del contraddittorio endoprocedimentale; (3) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, deducendo l’insufficienza della prova posta a base della pretesa fiscale e la dimostrazione, al contrario, dell’effettività delle operazioni e della buona fede della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che, a prescindere dalle ragioni di inammissibilità già poste dalla CTR, le operazioni oggettivamente inesistenti non consentono la detrazione dell’IVA, poiché manca l’operazione sottostante e la relativa imposta è inesistente; ha inoltre richiamato il principio per cui l’IVA è detraibile solo se corrisposta al soggetto che ha effettivamente effettuato l’operazione e che è legittimato ad addebitarla e versarla all’Erario. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il contraddittorio era stato rispettato sia perché nel PVC era stata espressamente riconosciuta alla società la facoltà di presentare osservazioni entro 60 giorni, sia perché un contraddittorio concreto si era svolto anche durante la verifica; ha inoltre rilevato che la società non aveva indicato quali specifiche difese avrebbe potuto articolare. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia perché la norma invocata si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, sia perché la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e, in ragione della definizione accelerata del giudizio, ha applicato anche le ulteriori condanne previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972

    base del recupero IVA operato dall’Ufficio in sede di controllo

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato quale norma sulla detrazione dell’IVA, negata in presenza di operazioni inesistenti

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere l’ammissibilità del motivo d’appello; la censura è stata respinta anche perché la questione di merito non era decisiva a fronte della statuizione di inammissibilità

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la pretesa fiscale

  • art. 21-septies d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la pretesa fiscale

  • art. 18, comma 1, d.P.R. 633/1972

    insieme all’art. 21, comma 1, individua il soggetto tenuto all’emissione della fattura come cedente/prestatore

  • art. 21, comma 1, d.P.R. 633/1972

    conferma che la fattura deve essere emessa da chi effettua la cessione o la prestazione

  • art. 168, lett. a), Direttiva 2006/112/CE

    ritenuta non applicabile alla detrazione dell’IVA relativa a operazioni inesistenti

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    il contraddittorio preventivo è ritenuto rispettato quando sia concessa la possibilità di osservazioni entro 60 giorni e, in concreto, vi sia stato confronto in sede di verifica

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare un nuovo esame del merito probatorio; inoltre la norma è stata ritenuta applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022

  • art. 6 L. 130/2022

    indicata quale disposizione dalla quale decorre l’applicazione della nuova regola sulla prova nel processo tributario

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del giudizio

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna aggravata della parte soccombente in relazione alla manifestata infondatezza del ricorso

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per l’ulteriore importo in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione della prova, senza autonoma statuizione

Massime di principio

  • Le operazioni oggettivamente inesistenti non consentono la detrazione dell’IVA, perché manca l’operazione imponibile sottostante e l’imposta esposta in fattura non corrisponde a un effettivo debito verso l’Erario.
  • La detrazione IVA presuppone che la fattura sia emessa dal soggetto che ha realmente effettuato la cessione o la prestazione; se il soggetto fatturante non è il reale prestatore, l’imposta addebitata non è detraibile.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile un motivo o un atto, le ulteriori considerazioni sul merito hanno valore solo ipotetico e non costituiscono autonoma statuizione impugnabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: la parte che contesta una declaratoria di inammissibilità deve trascrivere o allegare gli atti necessari a dimostrare l’erroneità della decisione.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è rispettato se il contribuente è informato della facoltà di presentare osservazioni entro il termine previsto e, inoltre, vi è stata effettiva interlocuzione durante la verifica; in difetto di allegazione concreta di difese precluse, non vi è invalidità dell’atto.
  • In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e delle prove, poiché la censura sulla insufficienza probatoria è inammissibile quando mira solo a un riesame del merito.
  • Le regole sulla ripartizione dell’onere e del parametro di valutazione della prova nel processo tributario non possono essere invocate retroattivamente per giudizi introdotti prima della loro efficacia temporale.
  • La definizione accelerata di un ricorso manifestamente infondato può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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