Sentenza n. 985/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 1° ottobre 2024, n. 465
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, del 1° ottobre 2024, n. 465, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di pagamento della somma riconosciuta in suo favore. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva effettuato il pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il soddisfacimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto durante il giudizio. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rifondere al ricorrente la metà delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti, nonché il contributo unificato, poiché il pagamento era intervenuto solo in pendenza del giudizio. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, in ragione della mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese processuali, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
- La mancata costituzione dell’amministrazione può incidere sulla regolazione delle spese, che possono essere dichiarate non ripetibili per la parte non posta a carico dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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