Sentenza n. 1328/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione e conseguente sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 439/2023 e il provvedimento comunale applicativo della sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Hanno dedotto, in sostanza, l’illegittimità della sanzione richiamando la preesistenza di un titolo edilizio in sanatoria, rilasciato alla dante causa in applicazione del condono edilizio previsto dalla l. 47/1985, e contestando la legittimità delle opere oggetto degli ordini di demolizione. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità delle censure rivolte contro gli atti presupposti, rilevando che tali contestazioni avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro le ordinanze di demolizione e che alcune erano già state dedotte in un precedente giudizio, poi dichiarato perento per inattività delle parti.
La decisione
Il TAR ha escluso che la preesistenza del titolo edilizio in sanatoria potesse incidere sulla legittimità della sanzione, poiché la concessione in sanatoria era stata annullata e le ordinanze di demolizione avevano già dato atto dell’esistenza del titolo, contestando tuttavia la difformità delle opere accertata mediante sopralluoghi. Ha ritenuto che, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 consegua automaticamente e costituisca esercizio sostanzialmente dovuto, senza margini di discrezionalità dell’amministrazione nella determinazione del quantum. Le contestazioni relative alla legittimità delle opere e agli atti di demolizione sono state dichiarate irricevibili perché tardivamente rivolte contro il provvedimento sanzionatorio, anziché essere proposte autonomamente contro gli atti presupposti. Il TAR ha inoltre rilevato l’inammissibilità delle medesime censure per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, essendo già state oggetto di un precedente giudizio dichiarato perento. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e per il resto dichiarato irricevibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 1.800 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria di € 20.000,00
La sanzione pecuniaria conseguente all’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione è un atto sostanzialmente dovuto e l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità nella determinazione del quantum.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile e parziale inammissibilità del ricorso
Il giudice deve segnalare alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono incidere sulla decisione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il differimento dell’udienza pubblica di discussione ... può essere concesso solo in ipotesi eccezionali
La generica prospettazione dell’adozione futura di provvedimenti amministrativi favorevoli non giustifica il rinvio dell’udienza pubblica.
l. 47/1985
condono previsto dalla L. n. 47/1985
Il titolo edilizio ottenuto mediante condono non impedisce l’applicazione della sanzione per opere difformi, soprattutto quando la concessione in sanatoria sia stata annullata.
Massime di principio
- L’accertata inottemperanza a un’ordinanza di demolizione legittimamente adottata comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 quale atto sostanzialmente dovuto, senza margini di discrezionalità dell’amministrazione nella determinazione dell’importo.
- Le contestazioni relative alla legittimità delle opere abusive o dell’ordinanza di demolizione devono essere rivolte tempestivamente contro gli atti presupposti e non possono essere introdotte per la prima volta mediante l’impugnazione del successivo provvedimento sanzionatorio.
- L’esistenza di un precedente titolo edilizio in sanatoria non impedisce l’applicazione della sanzione per inottemperanza quando il titolo sia stato annullato e l’ordine di demolizione riguardi opere difformi rispetto ai titoli edilizi posseduti.
- La riproposizione, in un nuovo giudizio, di censure già dedotte in un precedente processo definito per perenzione determina l’inammissibilità delle stesse per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
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