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Ordinanza

Ordinanza n. 1917/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 65/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare e ha confermato, nella sostanza, la valutazione del TAR Puglia. Ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente esaminato la questione e ha condiviso l'osservazione secondo cui il ricorrente, con l'ausilio degli uffici comunali, avrebbe potuto accedere alle procedure di assegnazione in caso di emergenza abitativa. Le spese sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia n. 65/2026 che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto comunale in materia di assegnazione di edilizia economica popolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di ricorso; emerge soltanto che la controversia riguarda la posizione abitativa del ricorrente e l'accesso alle procedure di assegnazione di edilizia economica popolare in caso di emergenza abitativa. L'appellante ha dedotto argomentazioni ritenute non idonee a dimostrare i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al pregiudizio paventato.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la domanda deve essere respinta quando le argomentazioni dell'appellante non superano la valutazione del primo giudice circa l'assenza dei presupposti cautelari.
  • La possibilità concreta per il ricorrente di accedere, anche con l'ausilio degli uffici comunali, a procedure amministrative alternative per fronteggiare una situazione di emergenza abitativa può escludere o ridimensionare il pregiudizio cautelare prospettato.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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