Sentenza n. 3/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- a firma del dirigente del Settore Servizi Tecnici Urbanistica ed Edilizia del Comune di Cerignola, notificata il 23 dicembre 2022 alla -OMISSIS-., con la quale le è stata ingiunto di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione “di un edificio in c.a. su due livelli (P.T. + 1°P) della superficie coperta di mq. 192,15 (mt. 25,62 x mt. 7,50); detto edificio ha un'altezza fino all'intradosso del solaio di copertura a terrazza pari a mt. 6,70 ed un'altezza netta interna di del P.T. di circa mt. 3,42”; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un edificio in cemento armato realizzato su due livelli, in difformità dal progetto originario assentito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo che la sopraelevazione dell’edificio fosse consentita dall’art. 16 della l.r. Puglia n. 13/2001, dalle norme tecniche di attuazione del PRG e dalle deliberazioni comunali relative alla concessione dell’area. Ha dedotto che la destinazione dell’area a parcheggio di superficie consentisse costruzioni pluripiano e che il dirigente dell’ufficio tecnico, mediante un’annotazione manoscritta apposta su una nota del 10 luglio 2019, avesse espresso un assenso alla variante in corso d’opera, poi formalizzata mediante successive SCIA. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, con richiamo all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La concessione e il contratto stipulato con il Comune prevedevano originariamente un edificio monopiano destinato ai servizi del terminal bus; la società ha invece realizzato un edificio su due livelli, con un piano destinato a funzioni direzionali, senza la prescritta approvazione della variante sostanziale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il progetto originario, incorporato nel contratto di concessione, costituisse il parametro vincolante per l’utilizzo dell’area e prevedesse tassativamente un edificio monopiano destinato ai servizi del terminal bus. La realizzazione di un ulteriore piano, con significativa modifica della volumetria e della destinazione d’uso, è stata qualificata come variante sostanziale, per la quale il contratto richiedeva il rinnovo dell’iter originario e l’approvazione della Giunta comunale. La società aveva invece proceduto sulla base di una richiesta di variante incompleta e mai approvata dagli organi competenti. Il giudice ha escluso che le norme urbanistiche sull’area destinata a parcheggio di superficie consentissero la realizzazione di un piano direzionale, rilevando che la possibilità di costruzioni pluripiano riguardava esclusivamente strutture di parcheggio. Ha inoltre negato valore autorizzativo all’annotazione manoscritta del dirigente, ritenuta generica, priva di contenuto provvedimentale e inidonea a sostituire l’approvazione formale della variante. Sono state respinte anche le censure procedimentali: l’avvio del procedimento era stato comunicato con l’ordinanza di sospensione dei lavori, la società aveva presentato memorie, avuto accesso agli atti e partecipato al sopralluogo tecnico. La natura vincolata dell’ordinanza di demolizione, conseguente all’accertamento oggettivo della totale difformità dell’opera dal titolo legittimo, non richiedeva un’ulteriore ponderazione discrezionale degli interessi. Le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 16 l.r. Puglia n. 13/2001
La disposizione non è stata ritenuta applicabile a una sopraelevazione destinata a funzioni direzionali: la possibilità di costruzioni pluripiano riferita all’area a parcheggio riguarda esclusivamente strutture di parcheggio e non un edificio destinato a servizi direzionali estranei alla finalità della concessione.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione dell’ordinanza è stata respinta nel quadro della ritenuta legittimità del procedimento e dell’accertamento della difformità dell’opera.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta effettuata mediante l’ordinanza di sospensione dei lavori, che attribuiva alla società la facoltà di presentare memorie.
art. 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative sono state ritenute rispettate, poiché la società aveva presentato memorie, avuto accesso agli atti e partecipato al sopralluogo tecnico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un’opera edilizia è realizzata in esecuzione di una concessione di suolo pubblico, il progetto incorporato nella concessione costituisce parametro vincolante non solo sotto il profilo edilizio, ma anche rispetto alla finalità pubblica perseguita dall’amministrazione concedente.
- La realizzazione di un ulteriore piano che modifica significativamente volumetria, consistenza e destinazione dell’opera integra una variante sostanziale e richiede il rinnovo dell’iter autorizzativo previsto dalla concessione, compresa l’approvazione dell’organo competente; una richiesta di variante non completata e non formalmente approvata non abilita l’esecuzione dei lavori.
- Le norme urbanistiche che consentono costruzioni pluripiano in un’area destinata a parcheggio devono essere interpretate in relazione alla specifica funzione ammessa: tale previsione non autorizza automaticamente la realizzazione di piani destinati a funzioni direzionali estranee alla destinazione e alla finalità pubblica dell’intervento assentito.
- Un’annotazione manoscritta del dirigente, generica e priva di contenuto decisorio, che si limiti a impartire disposizioni per successive attività amministrative, non equivale a un provvedimento autorizzativo e non può sostituire l’approvazione formale richiesta per una variante sostanziale.
- In presenza di un’opera realizzata in totale difformità dal titolo edilizio legittimo, l’ordinanza di demolizione ha natura vincolata e, una volta accertata oggettivamente la difformità, non richiede un’ulteriore ponderazione discrezionale degli interessi pubblici e privati.
- Le garanzie partecipative nel procedimento repressivo edilizio sono rispettate quando l’interessato riceve la comunicazione di avvio, può presentare memorie, accedere agli atti e partecipare agli accertamenti tecnici; non sussiste violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 se tali facoltà sono state concretamente assicurate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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