Cassazione Penale, Ordinanza n. 11419/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Palermo. Dal testo emerge che il ricorso mirava a censurare la decisione anche sotto il profilo della motivazione; tuttavia la Corte rileva che, a seguito della disciplina speciale richiamata, l'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto per tassative ipotesi di violazione di legge: vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non essendo deducibile il vizio di motivazione, e non ricorrendo nel caso concreto alcuna delle ipotesi consentite, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Palermo. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge una rivalutazione nel merito della responsabilità o del trattamento sanzionatorio, ma solo il controllo sulla ricorribilità della sentenza ex art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta è impugnabile in cassazione solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.
La disciplina speciale deroga al regime generale dei motivi di ricorso per cassazione, limitando l'impugnazione a specifiche ipotesi di violazione di legge.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di motivazione, poiché il controllo di legittimità è circoscritto ai soli casi tassativamente previsti dalla legge.
- Sono deducibili soltanto vizi che attengono alla legalità dell'accordo o della decisione: mancanza o invalidità della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non prospetta alcuna delle ipotesi tipizzate di violazione di legge, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
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