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Sentenza

Sentenza n. 14960/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 15 settembre 2022, notificato il 3 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la domanda del 18 gennaio 2018 di concessione della cittadinanza per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992.

Giustizia amministrativa202216847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992, deducendo violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità, nonché violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 1 della l. n. 241/1990. Il Ministero aveva fondato il diniego sui precedenti penali del coniuge convivente, relativi ai reati di violenza sessuale e di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ritenendo che la stabilità affettiva e parentale potesse indurre la richiedente ad agevolare comportamenti contrari all'ordinamento e che tali elementi denotassero una mancata integrazione dell'intero nucleo familiare. La ricorrente ha dedotto e documentato che tre figli avevano acquisito la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 91/1992 e che un'altra figlia aveva ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto che, nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, il Ministero dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio è però sindacabile quanto a logicità, proporzionalità, sufficienza dell'istruttoria e assenza di travisamento dei fatti, senza estendersi al merito della valutazione. Nel caso concreto, il Ministero non ha correttamente esercitato tale discrezionalità: il diniego risultava basato essenzialmente sui precedenti del coniuge e non su una specifica valutazione della condotta e dell'integrazione della richiedente. Inoltre, la motivazione relativa al possibile condizionamento derivante dalla stabilità familiare era scollegata dalla realtà fattuale, poiché non considerava la situazione complessiva del nucleo familiare e, in particolare, l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei figli, incluso un caso di naturalizzazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, rispetto alla quale l'amministrazione esercita un ampio potere discrezionale.

  • art. 4, comma 2, l. n. 91/1992

    Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data

    È richiamata per descrivere il titolo in base al quale tre figli della ricorrente avevano acquisito la cittadinanza italiana.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione agli obblighi di motivazione e alla censura di carenza motivazionale del diniego.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione alle censure riguardanti l'istruttoria procedimentale.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione alla censura di illogicità e ai principi generali dell'attività amministrativa.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale di legittimità del provvedimento.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro relativo al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità, ma il relativo giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo quanto a logicità, proporzionalità, sufficienza dell'istruttoria e assenza di travisamento dei fatti, senza estendersi al merito della valutazione.
  • Il diniego di cittadinanza per naturalizzazione deve fondarsi su una valutazione concreta della condotta, delle condizioni personali e dell'integrazione del richiedente; non è sufficiente sostituire tale valutazione con un giudizio riferito esclusivamente ai precedenti penali del coniuge o di altro familiare.
  • Quando l'amministrazione valorizza la stabilità affettiva e familiare per formulare un giudizio prognostico negativo sul richiedente, deve esaminare la situazione complessiva del nucleo familiare e confrontarsi con gli elementi fattuali rilevanti emersi nel procedimento; l'omessa considerazione di tali elementi rende la valutazione scollegata dalla realtà concreta e illegittima.
  • L'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza richiede un'istruttoria adeguata e una motivazione coerente con i fatti accertati, non potendo fondarsi su collegamenti meramente ipotetici tra i rapporti familiari del richiedente e possibili condotte illecite.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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