Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1889/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) della comunicazione del 1° aprile 2026, a firma del Segretario della Commissione Esami di Avvocato, sessione 2025, con cui è stato reso noto che erano stati pubblicati gli esiti della prova scritta dell’esame di avvocato sessione 2025 (doc. 1); (ii) della valutazione, conosciuta a seguito di accesso sul portale del Ministero della Giustizia, dalla quale risulta che alla ricorrente, identificata con il numero di busta-OMISSIS-, è stato attribuito il punteggio di 14 punti per la prova scritta in materia di diritto penale (doc. 2); (iii) dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2025 - presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui non reca, fra gli ammessi, l’indicazione del nominativo della ricorrente (mai notificato e/o comunicato); (iv) del verbale dell’11 febbraio 2026 della Sottocommissione X della Corte d’Appello di Roma, dal quale si evince che alla ricorrente, contrassegnata con il n. -OMISSIS-, è stato attribuito il punteggio di 14 punti (QUATTORDICI), insufficiente per l’ammissione alla prova orale (doc. 3); (v) di tutti gli altri atti preordinati, presupposti, connessi e/o conseguenziali, se e nella parte in cui siano lesivi degli interessi della ricorrente, tra i quali: 1. la nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - nella parte relativa ai “Criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali”, del verbale n. -OMISSIS- della Commissione Centrale del 5 dicembre 2025 di predeterminazione dei criteri di correzione - valutazione della prova d’esame (doc. 4), laddove non è previsto l’obbligo di motivazione accanto all’attribuzione del punteggio; 3. del verbale dell’11 febbraio 2026 della Sottocommissione X della Corte di Appello di Roma (doc. 3), nella parte in cui vengono recepiti i criteri definiti dalla Commissione Centrale con verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202603460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali dell'esame di avvocato sessione 2025, conseguente all'attribuzione di 14 punti alla prova scritta di diritto penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione degli esiti della prova scritta dell'esame di avvocato sessione 2025, la valutazione numerica di 14 punti attribuita al proprio elaborato di diritto penale, l'elenco degli ammessi alle prove orali presso la Corte d'Appello di Napoli nella parte in cui non la includeva, nonché il verbale della Sottocommissione della Corte d'Appello di Roma e i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione centrale. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l'utilizzo del solo voto numerico e l'assenza di una motivazione discorsiva, nonché l'erroneità sostanziale della valutazione dell'elaborato, anche alla luce di un parere pro veritate. La ricorrente ha quindi dedotto l'insufficienza della motivazione e l'illegittimità del giudizio tecnico espresso dalla commissione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto alla contestazione dell'utilizzo del solo voto numerico, ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge lo svolgimento dell'esame secondo la disciplina previgente, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della stessa legge. Ne consegue che il punteggio numerico è sufficiente a esprimere la motivazione della valutazione, purché riferito a criteri di valutazione previamente stabiliti, salvo il caso di autovincolo della commissione alla redazione di un giudizio discorsivo o di manifesta contraddizione con elementi obiettivi e criteri prestabiliti. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria, della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, escludendo che il principio possa essere superato in via di fatto sulla base del minor numero dei candidati o della diversa struttura delle prove. Quanto alle censure sull'erroneità del giudizio attribuito all'elaborato, il Collegio ha rilevato che esse implicano una valutazione di merito tecnico non sostituibile dal giudice amministrativo. Il sindacato è ammesso soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o motivazione carente, evenienze non ravvisate nel caso concreto. È stato inoltre ritenuto irrilevante il parere pro veritate, poiché la valutazione degli elaborati compete esclusivamente alla commissione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese della fase cautelare, oltre accessori di legge, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 49 l. 247/2012

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    La disposizione rende applicabile, ratione temporis, la disciplina previgente dell'esame e impedisce l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge, compreso l'obbligo di motivazione estesa del voto.

  • art. 46 l. 247/2012

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile alla sessione d'esame controversa, in forza del differimento previsto dall'art. 49.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il voto numerico, se espresso sulla base di criteri chiari e predeterminati, è idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione del giudizio della commissione.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento risultano coerenti con l'utilizzo del voto numerico quale modalità sintetica, standardizzata e immediatamente percepibile di motivazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e rigettata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell'esame di abilitazione forense soggetto ratione temporis alla disciplina previgente richiamata dall'art. 49 l. 247/2012, il voto numerico attribuito dalla commissione è sufficiente a motivare il giudizio sull'elaborato, senza necessità di una motivazione discorsiva prevista dall'art. 46 della stessa legge.
  • Il voto numerico costituisce motivazione adeguata quando sia parametrato a criteri di valutazione chiari, oggettivi e previamente predeterminati; può essere censurato solo in presenza di una manifesta contraddizione con elementi obiettivi o con i criteri stabiliti, ovvero quando la commissione si sia autonomamente vincolata a rendere una motivazione discorsiva.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice amministrativo, salvo manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o carenza della motivazione.
  • Un parere pro veritate redatto da un soggetto terzo non può sostituire la valutazione della commissione esaminatrice e resta irrilevante se non dimostra una manifesta abnormità o un vizio macroscopico del giudizio impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelareEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.