Sentenza del 21/10/2016 n. 499 - Comm. Trib. Prov. Pavia
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE - Motivi di impugnazione - Eccezione di decadenza dal potere di notifica della cartella di pagamento - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata respinta, o comunque l'eccezione di decadenza è stata dichiarata inammissibile. Il giudizio sull'intimazione non può essere utilizzato per recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro la cartella di pagamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di emettere e notificare la cartella di pagamento presupposta. L'eccezione è stata ritenuta inammissibile perché la decadenza doveva essere dedotta impugnando direttamente la cartella, entro il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, e non per la prima volta nel giudizio contro l'intimazione di pagamento.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
Le eccezioni relative alla decadenza dal potere di emissione e notifica della cartella devono essere sollevate impugnando la cartella nel termine previsto dalla norma.
La norma impone di contestare tempestivamente l'atto impositivo o della riscossione specificamente lesivo. Una contestazione omessa contro la cartella non può essere proposta per la prima volta contro la successiva intimazione di pagamento.
Massime di principio
- Le contestazioni relative alla decadenza dell'Amministrazione devono essere proposte contro l'atto nel quale il vizio si è verificato, rispettando il relativo termine di impugnazione.
- L'intimazione di pagamento, in linea generale, non riapre i termini per contestare vizi propri o presupposti della cartella già notificata.
- Se la cartella non è stata notificata, oppure è stata notificata irregolarmente, la contestazione può assumere natura diversa e deve essere valutata in relazione alla prova della notifica e all'eventuale conoscenza dell'atto.
- Prima di impugnare un atto della riscossione occorre ricostruire la sequenza degli atti notificati, individuare l'atto lesivo e verificare i termini applicabili, per evitare la decadenza dalle contestazioni.
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