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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20355/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza con plurimi motivi: violazione di norme di diritto processuale (art. 606 c.p.p.) e materiali in relazione a varî istituti penali (tra cui l'attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; art. 62-bis c.p.; art. 416-bis.1 c.p.; riqualificazione dei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5; vizi di notifica e nullità ex art. 179 c.p.p.; violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 e connessi artt. 521-522 c.p.p.; omessa o contraddittoria valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori), deducendo errori di motivazione, valutazione del vizio istruttorio, genericità dei motivi di appello e rilievi sulla prescrizione e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: - Ricorsi inammissibili: Antonino (Antonio) Cossidente, Aldo Severino Fanizzi e Michele Scavone: ricorsi dichiarati inammissibili; conferma delle relative condanne di merito; condanna al pagamento delle spese e sanzione pecuniaria di 3.000 euro a ciascuno per la Cassa delle Ammende. - Raffaele Pagano: parte dell'errore materiale corretto (assoluzione dai capi 67) e 72)); la pena complessiva è stata rideterminata in cinque anni e sei mesi di reclusione e 28.000 euro di multa (mantenuta la multa). - Pietro Morabito: il ricorso è stato accolto parzialmente: annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai fatti contestati nel capo 1-bis commessi fino al 22 febbraio 1999 (prescrizione dichiarata); rinvio alla Corte d'appello di Salerno per i fatti successivi al 22/02/1999 e per la rideterminazione della pena. Inoltre la Corte ha rilevato profili di illegittimità nella determinazione della pena base (minimo edittale). - Carmine Campanella: analogamente a Morabito, annullamento senza rinvio limitatamente ai fatti del capo 1-bis commessi sino al 22/02/1999 per prescrizione; rinvio alla Corte d'appello di Salerno per i fatti successivi e rideterminazione della pena se del caso. - Amedeo Salvato: annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (periodo indicato ottobre 2007; termine prescrizione decorso). In sintesi: la maggior parte delle censure avanzate è stata respinta (inammissibilità o manifestamente infondate), ma per alcuni ricorrenti la Cassazione ha disposto annullamenti limitati per prescrizione o rettifiche sostanziali (Pagano, Morabito, Campanella, Salvato).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamentale per l'ammissibilità e il sindacato dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici o tardivi ai sensi di tale articolo.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama le diverse ipotesi (comma 6 minore gravità, comma 7 attenuante collaboratore) e ne interpreta i requisiti: la partecipazione è valutata dinamico-funzionalmente e può sussistere anche senza prova dei reati-fine.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Regola le singole cessioni di stupefacenti e la fattispecie di 'lieve entità' (comma 5); la Corte ha richiamato i criteri per qualificare la 'lieve entità' (valutazione complessiva di quantità, modalità, ripetizione, destinatari).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante delle condizioni personali e familiari; la Corte richiede che la deduzione sia esaminata concretamente dal giudice di merito e non può essere bypassata in motivazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (richiamato come art. 416-bis.1)

    Norma che prevede attenuanti specifiche in alcuni contesti associativi; qui è stata citata dai ricorrenti per ottenere una riduzione ulteriore ma la Corte ha valutato l'ammissibilità e la rilevanza fattuale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità per omessa notifica degli atti processuali (citazione): la Corte osserva che la questione integra nullità assoluta, ma il motivo deve essere specifico e non generico per essere deciso in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: i ricorrenti contestavano eccesso di pena o discostamenti immotivati dal minimo edittale; la Corte ha verificato congruità motivazionale e, in alcuni casi, ha rideterminato la pena.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale circa l'entità della pena; la Corte ritiene soddisfacente l'uso di locuzioni quali 'pena equa' quando la sanzione non discosta dai minimi edittali.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio del regime di maggior favore in caso di successione di leggi penali nel tempo: utilizzato per determinare quale disciplina della prescrizione fosse più favorevole all'imputato (es. applicazione della L. n. 251/2005).

  • Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex-Cirielli)

    Modifica della disciplina della prescrizione: la Corte ha applicato la disciplina più favorevole per il calcolo dei termini di prescrizione in relazione ai reati continuati contestati (decorrenza riferita a singoli reati eseguiti).

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata in tema di modifiche al calcolo della prescrizione; la Corte ha spiegato che per il caso concreto ha prevalso la disciplina più favorevole introdotta con la L. n. 251/2005.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere per le parti soccombenti di sopportare le spese del procedimento in Cassazione; applicata con riferimento alla condanna al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • artt. 81 cpv., 110 cod. pen.

    Norme sul concorso di persone nel reato e concorso anomalo: richiamate nella contestazione del capo 1-bis (concorso continuato nella cessione di cocaina) e nella ricostruzione fattuale; la Corte ha censurato omissioni motivazionali quando la sentenza di merito si rifà a configurazioni diverse dall'imputazione.

  • L. n. 203/1991 (art. 7 I. n. 203/1991) - aggravante

    Aggravante richiamata nella imputazione; la Corte ha valutato la rilevanza della giurisprudenza successiva (es. sentenza Cass. n. 9897/2020) per la tenuta dell'aggravante nel singolo caso.

Massime di principio

  • 1) I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e rilevare errori di diritto o vizi manifesti di motivazione: censure generiche o prive di interesse sono dichiarate inammissibili.
  • 2) Il principio di correlazione imputazione-sentenza non è violato se la diversa qualificazione del fatto non comporta una radicale trasformazione degli elementi essenziali della vicenda accusatoria e l'imputato ha potuto difendersi sul punto durante il processo.
  • 3) La partecipazione ad un'associazione (art. 74 d.P.R. 309/1990) è valutata secondo criteri dinamico-funzionali: è sufficiente un apporto stabile e funzionale alla struttura anche in assenza della prova della consumazione dei reati-fine.
  • 4) La qualificazione di 'fatto di lieve entità' (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva (quantitativa e qualitativa, modalità, ripetizione, destinatari): la presenza di numerosi episodi, continuità e capacità di approvvigionamento escludono generalmente la lieve entità.
  • 5) In tema di prescrizione con successione di norme, va applicata la disciplina sostanziale più favorevole all'imputato (art. 2 c.p.): nel calcolo dei termini per reati continuati è necessario considerare la normativa vigente nel periodo e i periodi di sospensione processuale.
  • 6) Errori formali o discrepanze fra motivazione e dispositivo (ad es. omissione di capi assolti nel dispositivo) possono essere corretti dalla Cassazione; la Corte può pure rideterminare la pena ove non necessario il rinvio.
  • 7) L'omessa notifica che integri nullità assoluta deve essere dedotta in modo preciso: un rilievo generico non basta per ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
  • 8) Quando il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza rispetto a quei fatti e, se necessario, rinvia per il giudizio sui fatti non prescritti.

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