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Sentenza

Sentenza n. 5515/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 22/09/2025 (prot. n. D/5313/2025) rispetto alla domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202515643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi della domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi. Il Ministero resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e, in via principale, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva rilasciato al ricorrente il visto richiesto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che il ricorrente aveva prodotto una procura alle liti munita di apostille. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il sopravvenuto rilascio del visto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione in ragione della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il sopravvenuto soddisfacimento integrale della pretesa azionata consente di definire la controversia mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio mediante sentenza, previo avviso alle parti della possibilità di decisione semplificata ai sensi della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, del visto d’ingresso richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa azionata dal richiedente.
  • L’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legalizzazione della procura alle liti deve essere respinta quando la procura prodotta in giudizio risulta munita di apostille.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutata in relazione alla controversia definita.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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