Sentenza n. 5515/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 22/09/2025 (prot. n. D/5313/2025) rispetto alla domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi della domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi. Il Ministero resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e, in via principale, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva rilasciato al ricorrente il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, rilevando che il ricorrente aveva prodotto una procura alle liti munita di apostille. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il sopravvenuto rilascio del visto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione in ragione della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il sopravvenuto soddisfacimento integrale della pretesa azionata consente di definire la controversia mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio mediante sentenza, previo avviso alle parti della possibilità di decisione semplificata ai sensi della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del visto d’ingresso richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa azionata dal richiedente.
- L’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legalizzazione della procura alle liti deve essere respinta quando la procura prodotta in giudizio risulta munita di apostille.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutata in relazione alla controversia definita.
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