Sentenza n. 6930/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del -OMISSIS-, dell’Istituto Comprensivo I. C. -OMISSIS-, via -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, riferito all'anno scolastico 2024/2025, attestante la non ammissione della minore -OMISSIS- -OMISSIS-, alla frequenza della classe successiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale recante la non ammissione della studentessa alla classe successiva della scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale di scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2024/2025, deducendo, con il primo motivo, la violazione del d.lgs. 62/2017, in particolare dell'art. 6, e della circolare MIUR 10 ottobre 2017 n. 1865. Hanno sostenuto che il consiglio di classe avrebbe illegittimamente disposto la non ammissione sulla base delle insufficienze, senza una valutazione individualizzata, senza esplicitare adeguatamente l'iter logico-giuridico e senza formulare una concreta prognosi sulle possibilità di recupero. È stato inoltre dedotto che la mera insufficienza non comporterebbe automaticamente la non ammissione e che i percorsi di recupero attivati dalla scuola non sarebbero stati seguiti da un'effettiva verifica del miglioramento. I ricorrenti hanno anche richiamato i risultati scolastici successivamente conseguiti dalla studentessa. Con il secondo motivo è stato contestato il grave inadempimento dell'obbligo di informazione e coinvolgimento della famiglia, in violazione del d.P.R. 122/2009 e dei principi di leale collaborazione tra scuola e famiglia, assumendo che non vi sarebbero state comunicazioni tempestive sulle carenze e convocazioni ai colloqui.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il giudizio di ammissione alla classe successiva rientri nella discrezionalità tecnica del consiglio di classe, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla presenza di evidenti vizi di illogicità o travisamento dei fatti. La motivazione sintetica del verbale deve essere valutata insieme all'intero percorso scolastico, ai voti e alla documentazione acquisita. Nel caso concreto, le insufficienze riguardavano numerose materie, tra cui inglese, italiano, storia e scienze, ed erano accompagnate da assenze pari a circa il 20% del monte orario. La scuola aveva rilevato le criticità durante l'anno, attivato interventi di recupero sin dal primo quadrimestre e convocato i genitori, che non avevano partecipato ai colloqui. Tali elementi rendevano non manifestamente irragionevole la valutazione secondo cui non sussisteva una prognosi favorevole di recupero nell'anno successivo. Il Collegio ha precisato che, pur essendo l'ammissione la regola generale nella scuola secondaria di primo grado, la non ammissione è consentita in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, purché adeguatamente motivata sulla base della valutazione complessiva del caso concreto. I percorsi di recupero non garantiscono automaticamente il superamento delle carenze e non impongono un numero minimo predeterminato di verifiche, rientrando nell'autonomia didattica e organizzativa della scuola. I risultati scolastici successivi non rilevano ai fini della legittimità del provvedimento, che deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dello scrutinio. Quanto al secondo motivo, il TAR lo ha ritenuto generico e non adeguatamente provato, mentre la documentazione dell'istituto attestava attività di comunicazione e coinvolgimento della famiglia, anche mediante il registro elettronico. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 62/2017
La disciplina consente la non ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, purché la decisione sia adeguatamente motivata sulla base della valutazione complessiva del caso concreto.
art. 3, comma 2, d.lgs. 62/2017
“parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”
Il consiglio di classe deve motivare la decisione di non ammissione in relazione alle carenze di apprendimento rilevate.
circolare MIUR 10 ottobre 2017 n. 1865
È stata invocata dai ricorrenti quale parametro della disciplina della valutazione e dell'ammissione alla classe successiva, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.
d.P.R. 122/2009
È stato richiamato in relazione agli obblighi di informazione e comunicazione nei rapporti tra scuola e famiglia; il TAR ha ritenuto documentato il coinvolgimento della famiglia.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e della scuola.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La decisione sulla non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado rientra nella discrezionalità tecnica del consiglio di classe ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidenti vizi di illogicità o travisamento dei fatti.
- La regola generale dell'ammissione alla classe successiva non impedisce la non ammissione quando sussista una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, purché la decisione sia adeguatamente motivata mediante una valutazione complessiva dell'andamento scolastico.
- La motivazione sintetica del verbale di scrutinio può essere integrata e compresa attraverso la documentazione dell'intero percorso valutativo dello studente, inclusi voti, carenze rilevate, assenze e interventi di recupero, senza necessità che ogni elemento sia analiticamente riprodotto nel verbale.
- Gli interventi di recupero adottati dalla scuola non garantiscono automaticamente il superamento delle carenze e non impongono, in assenza di una specifica previsione normativa, un numero minimo predeterminato di verifiche ulteriori.
- La legittimità della non ammissione deve essere valutata sulla base della situazione esistente al momento dello scrutinio finale; i risultati scolastici successivi non possono incidere retroattivamente sulla legittimità dell'atto impugnato.
- La contestazione dell'omessa informazione della famiglia deve essere specifica e adeguatamente provata; la documentazione relativa alle comunicazioni scolastiche, comprese quelle effettuate tramite registro elettronico, può dimostrare l'adempimento degli obblighi di coinvolgimento della famiglia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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