Sentenza del 30/01/2018 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Cessione di azienda - Farmacia - Valore avviamento - Moltiplicatore dei ricavi medi del triennio anteriore alla cessione - Carenza di motivazione - Non sussiste - Scostamento - Prova a carico del contribuente - Sussiste - Accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione del valore dell’avviamento della farmacia, sostenendo presumibilmente l’insufficienza della motivazione dell’accertamento e l’erroneità dell’applicazione del moltiplicatore dei ricavi medi del triennio anteriore alla cessione. In particolare, è stata dedotta la necessità di considerare una riduzione del valore medio in ragione della liberalizzazione del settore e delle condizioni concrete dell’esercizio. La decisione ha ritenuto che l’utilizzo di dati statistici e di un valore medio ricavato dai prezzi di cessione compresi tra un minimo e un massimo costituisse una motivazione adeguata. Una volta individuato il valore medio, spettava al contribuente dimostrare con elementi specifici le ragioni dello scostamento verso il basso.
La decisione
Il ricorso è stato respinto e l’accertamento è stato ritenuto legittimo. Il generico richiamo alla liberalizzazione del settore non è stato considerato sufficiente a dimostrare una diminuzione del valore dell’avviamento. Sarebbe stata necessaria la prova concreta che, per la collocazione topografica della farmacia, l’attività avesse subito la concorrenza ravvicinata di un esercizio analogo, o comunque altri elementi specifici idonei a giustificare un valore inferiore a quello medio statistico.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro sul trasferimento d’azienda
L’Amministrazione può determinare il valore dell’azienda e dell’avviamento sulla base di elementi presuntivi e dati statistici, purché il criterio utilizzato sia adeguatamente motivato e riferito a parametri pertinenti.
Principi in materia di onere della prova nel contenzioso tributario
Quando l’Ufficio fonda la stima su dati medi e su un criterio ragionevole, il contribuente che intende ottenere una riduzione deve fornire prova concreta e specifica delle peculiarità che rendono il valore effettivo inferiore alla media.
Liberalizzazione del settore delle farmacie
La liberalizzazione, considerata in astratto, non dimostra automaticamente una riduzione dell’avviamento; deve essere collegata a circostanze concrete, come la presenza di una farmacia concorrente nelle immediate vicinanze e il suo effettivo impatto economico.
Massime di principio
- La stima del valore di avviamento basata su dati statistici, prezzi comparabili e ricavi medi può essere ritenuta legittima se il criterio è coerente, spiegato e riferito a un periodo pertinente.
- Il contribuente che contesta il valore medio deve dimostrare con elementi documentali e specifici perché la propria azienda presenta caratteristiche peggiorative rispetto ai casi considerati nella media.
- Un richiamo generico a cambiamenti normativi o di mercato non è sufficiente: occorre provare il nesso concreto tra tali cambiamenti e la diminuzione del valore dell’azienda.
- Per dimostrare l’incidenza della concorrenza è opportuno documentare la distanza degli esercizi concorrenti, la data di apertura, la sovrapposizione dell’area servita, l’andamento dei ricavi e gli altri effetti economici verificabili.
- L’assenza di una prova specifica delle peculiarità dell’azienda può comportare la conferma dell’accertamento anche quando il contribuente ritenga astrattamente eccessivo il valore medio applicato.
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