Cassazione Penale, Sentenza n. 30213/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Abidi era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 e condannato all'ammenda di euro 3.400. Con ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che, dopo il fatto, aveva eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato regolarizzando la propria posizione (ottenendo un permesso di soggiorno con scadenza 02/01/2024), non aveva precedenti penali rilevanti e non aveva opposto resistenza all'identificazione. Per tali ragioni chiedeva che fosse riconosciuta l'improcedibilita' dell'azione penale per la particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiesta che il Giudice di pace non aveva esaminato nella motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 53683/2017) secondo la quale la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto, nell'ambito dei reati di competenza del giudice di pace, va disciplinata con riferimento all'art. 34 d.lgs. 274/2000. Essendo il Giudice di pace di Catania non si-e' pronunciato in alcun modo sulla applicabilita' dell'art. 34, si e' configurata una assoluta carenza motivazionale. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di improcedibilita' prevista dall'art. 34 e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Catania in diversa composizione
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata per identificare il reato contestato, ossia una fattispecie in materia di immigrazione; la sentenza di merito aveva condannato il ricorrente ai sensi di tale disposizione
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Previsione richiamata come causa di improcedibilita' per particolare tenuita' del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la Corte ha ritenuto che il Giudice di pace doveva esaminare e motivare l'applicazione di tale causa e, non avendolo fatto, la decisione e' viziata e va annullata limitatamente a quel punto
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza interpretativa che distingue la causa di esclusione prevista dall'art. 131-bis c.p. dai rimedi applicabili nei procedimenti del giudice di pace, affermando che per tali reati va fatto riferimento al complessivo sistema introdotto per il giudice di pace e all'art. 34 d.lgs. 274/2000
Sez. U. n. 53683 del 22/06/2017, Pmp e altri
Giurisprudenza di legittimita' che chiarisce il rapporto tra l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 34 d.lgs. 274/2000, affermando l'applicabilita' dell'art. 34 nei procedimenti di competenza del giudice di pace e il ruolo conciliativo della tenuita' del fatto in quel settore
Massime di principio
- Nei reati di competenza del giudice di pace la valutazione della particolare tenuita' del fatto va svolta con riferimento all'art. 34 d.lgs. 274/2000; il giudice di merito e' tenuto a pronunciarsi esplicitamente su tale causa di improcedibilita'
- Se il giudice di primo grado non si pronuncia sulla possibile applicazione dell'art. 34, la sentenza e' affetta da carenza motivazionale e puo' essere annullata nella parte relativa al diniego di improcedibilita', con rinvio per nuovo giudizio
- La regolarizzazione successiva della posizione del reo, l'assenza di precedenti rilevanti, l'eliminazione delle conseguenze dannose del fatto e la collaborazione all'identificazione sono elementi rilevanti ai fini della valutazione della tenuita' del fatto e dovrebbero essere esaminati e motivati dal giudice
- La causa di esclusione prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non trova automaticamente applicazione nei procedimenti del giudice di pace; in casi analoghi e' opportuno fondare la richiesta di improcedibilita' sull'art. 34 d.lgs. 274/2000 e richiedere al giudice una motivazione specifica
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