Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8345/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 16-03-2023, con cui Tellaroli è stato condannato per due episodi di detenzione a fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990). Il Procuratore ha contestato il riconoscimento delle attenuanti generiche concesse dal G.U.P., sostenendo che: il presunto atteggiamento "collaborativo" era inesistente (l'imputato si era limitato a dichiarare che la droga era per uso personale e riferire motivazioni legate alla religione "Rasta" e a un danno alla gamba), lo stato di salute richiamato dalla sentenza era basato solo sulle affermazioni del condannato e generico, la scelta del rito abbreviato non doveva valere come elemento favorevole e non risultava provata la condizione di "senza fissa dimora" o la marginalità sociale invocate dal G.U.P.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di merito e, se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica e dà conto degli elementi ritenuti rilevanti (anche richiamandoli), non è sindacabile in sede di legittimità. Il G.U.P. aveva motivato il riconoscimento delle attenuanti (art. 62-bis c.p., poste in equivalenza con la recidiva ex art. 99, comma 4 c.p.) sulla base del comportamento collaborativo, della condizione di marginalità sociale (presenza di assenza di fissa dimora) e dello stato di salute seriamente compromesso. Tali argomentazioni non sono state ritenute manifestamente illogiche: le censure del P.M. rappresentavano diverse valutazioni di merito e non potevano essere accolte in sede di legittimità. Conseguenza pratica: la sentenza impugnata resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata: tipizza il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza di merito ha condannato Tellaroli sulla base di due fatti riconducibili a questa norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene l'elenco degli elementi che il giudice può considerare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che il giudice di merito può basarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente e che la sua valutazione è in gran parte insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha riconosciuto le attenuanti ex art. 62-bis e le ha poste in regime di equivalenza con la recidiva.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva. Nel caso, la recidiva è stata compensata in regime di equivalenza dalle attenuanti generiche riconosciute dal G.U.P.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020)

    Richiamati i precedenti secondo cui la valutazione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e rende conto degli elementi ritenuti preponderanti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione di merito; in Cassazione si controlla solo la logicità e la completezza della motivazione, non la congruità delle valutazioni fattuali.
  • Il giudice può fondare il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti anche su un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché esplicitamente richiamato e motivato.
  • La semplice contestazione, da parte del P.M., della fondatezza delle risultanze probatorie o della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato non è sufficiente in sede di legittimità: bisogna dimostrare un vizio di motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta o omissione di elementi obbligatori).
  • L'attribuzione di valore mitigante a elementi come lo stato di salute, la marginalità sociale o il comportamento processuale (es. scelta del rito abbreviato) è possibile se il giudice fornisce una motivazione non manifestamente illogica e riferita a elementi concreti.
  • La recidiva può essere compensata dalle attenuanti generiche mediante regime di equivalenza: per contestare tale bilanciamento in Cassazione occorre provare che la motivazione del giudice del merito è viziata sotto il profilo della logicità o della completezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.