Cassazione Penale, Sentenza n. 14942/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato Nyzyak per i reati previsti dagli artt. 477 e 482 c.p. alla pena di otto mesi di reclusione, sospesa condizionalmente. Il ricorso deduceva errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione relativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che il Tribunale non avesse fornito alcuna motivazione specifica idonea a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Si osservava inoltre che la sola incensuratezza, elemento richiamato a fondamento della sospensione condizionale, non è sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, disponendo il rinvio al Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio sul solo punto. La Corte ha precisato che il Tribunale non ha fornito la necessaria motivazione specifica per riconoscere le attenuanti generiche e che la concessione della sospensione condizionale della pena, fondata esclusivamente sull'incensuratezza, non può sostituire tale motivazione. Per il resto la condanna e la statuizione sulla pena sono state lasciate in vita, con obbligo per il giudice di merito di motivare adeguatamente se intende nuovamente riconoscere le attenuanti.
Norme richiamate
Codice penale, art. 477
Articolo indicato come norma del reato contestato; la Corte non entra nel merito della disposizione ma ne riferisce l'applicazione nella condanna confermata sul punto.
Codice penale, art. 482
Articolo indicato come norma del reato contestato; la Corte conferma l'applicazione della norma nella pronuncia di condanna, senza ritenere viziata la qualificazione del reato.
Codice penale, art. 62-bis
La Corte interpreta il terzo comma come richiedente motivazione specifica e non desumibile automaticamente: la sola incensuratezza non è sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, che richiedono elementi concreti e una motivazione che ne evidenzi la necessità rispetto all'entità del reato e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede sempre una motivazione specifica e puntuale: il giudice di merito deve indicare quali elementi concreti giustificano la mitigazione della pena.
- La concessione della sospensione condizionale della pena non può sostituire la motivazione richiesta per il riconoscimento delle attenuanti generiche; elementi come l'incensuratezza, presi isolatamente, sono insufficienti.
- Se il pubblico ministero impugna per carenza di motivazione sulle attenuanti, la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo giudizio, fermo restando il mantenimento delle altre statuizioni non viziate.
- In casi simili il giudice di merito, in sede di nuovo esame, deve documentare fatti e circostanze specifiche (es. condizioni personali, dinamica, grado di responsabilità, contesto fattuale) che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche.
- Difesa e accusa devono valutare che una motivazione carente su attenuanti generiche espone la decisione al rischio di annullamento parziale in Cassazione; dunque è prudente che il giudice riporti argomentazioni esplicite quando le riconosce.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14843/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14845/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14846/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14847/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14848/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14849/2023 del 07/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →