Cassazione Penale, Sentenza n. 18008/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Falco Mimmo ha impugnato il rigetto, operato dal Sostituto Procuratore e confermato dal GIP, della richiesta di restituzione della somma di € 3.401,00 sequestrata come corpo del reato in una perquisizione. L'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è stata decisa de plano dal GIP senza instaurare il sub-procedimento camerale previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. (mancanza di avviso alle parti, udienza camerale e contraddittorio), con la conseguente violazione del diritto di difesa. In ricorso per cassazione è stata dedotta la configurabilità di abnormità funzionale o, in subordine, la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 263, comma 5, rinvia integralmente all'art. 127 cod. proc. pen., imponendo l'instaurazione del sub-procedimento camerale con contraddittorio; la decisione de plano del GIP ha quindi integrato una nullità di ordine generale (ricondotta alla violazione dell'art. 127, comma 5). La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 6 febbraio 2026 e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Foggia per il successivo corso, con l'indicazione di celebrare il sub-procedimento camerale secondo le forme di legge (avviso, udienza/camera, partecipazione dell'interessato e del difensore).
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
«sull'opposizione il giudice provvede a norma dell'articolo 127»
Il rinvio integrale all'art. 127 impone l'instaurazione del sub-procedimento camerale con contraddittorio, avviso alle parti e possibilità di audizione; la violazione di tale schema rende la decisione nulla e deducibile in cassazione.
art. 127 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento camerale (avviso ai difensori e all'interessato, possibilità di udienza, decisione con ordinanza impugnabile in cassazione); è il parametro procedurale che deve presidiare l'opposizione ex art. 263, comma 5.
art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come causa di nullità per omissione di competenza funzionale e di assistenza/rappresentanza dell'indagato; la Corte ha comunque inquadrato il vizio come nullità generale dipendente dalla violazione dell'art. 127.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP; la Corte ricorda che il ricorso è ammissibile per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1.
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: la Corte preferisce inquadrare il vizio nella fattispecie codificata (nullità ex art. 127, comma 5) piuttosto che nella categoria giurisprudenziale residuale dell'abnormità funzionale.
Massime di principio
- Nelle opposizioni ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. il giudice è obbligato a procedere secondo l'art. 127: va instaurato un sub-procedimento camerale con avviso alle parti, possibilità di udienza e contraddittorio; decisioni "de plano" sono illegittime salvo che l'atto introduttivo sia inammissibile.
- La mancata celebrazione del contraddittorio (mancato avviso, mancata udienza o mancata possibilità di partecipazione del difensore) integra una nullità di ordine generale richiamabile in cassazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
- In termini di strategia difensiva, se il GIP decide de plano su opposizione di restituzione, il difensore deve dedurre immediatamente nullità per violazione dell'art. 127 e può impugnare in Cassazione ex art. 606; è preferibile invocare la nullità codificata piuttosto che la più generica abnormità.
- La Corte tende a ricondurre i vizi di procedimento a categorie codicistiche tipizzate (per rispettare il principio di tassatività degli strumenti di impugnazione) e ad evitare l'uso residuale della figura dell'abnormità funzionale.
- Eccezione: la decisione de plano è ammissibile solo se l'atto introduttivo è inammissibile; in mancanza di tale inammissibilità, la decisione de plano è censurabile.
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