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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18008/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Falco Mimmo ha impugnato il rigetto, operato dal Sostituto Procuratore e confermato dal GIP, della richiesta di restituzione della somma di € 3.401,00 sequestrata come corpo del reato in una perquisizione. L'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. è stata decisa de plano dal GIP senza instaurare il sub-procedimento camerale previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. (mancanza di avviso alle parti, udienza camerale e contraddittorio), con la conseguente violazione del diritto di difesa. In ricorso per cassazione è stata dedotta la configurabilità di abnormità funzionale o, in subordine, la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 263, comma 5, rinvia integralmente all'art. 127 cod. proc. pen., imponendo l'instaurazione del sub-procedimento camerale con contraddittorio; la decisione de plano del GIP ha quindi integrato una nullità di ordine generale (ricondotta alla violazione dell'art. 127, comma 5). La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 6 febbraio 2026 e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Foggia per il successivo corso, con l'indicazione di celebrare il sub-procedimento camerale secondo le forme di legge (avviso, udienza/camera, partecipazione dell'interessato e del difensore).

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    «sull'opposizione il giudice provvede a norma dell'articolo 127»

    Il rinvio integrale all'art. 127 impone l'instaurazione del sub-procedimento camerale con contraddittorio, avviso alle parti e possibilità di audizione; la violazione di tale schema rende la decisione nulla e deducibile in cassazione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento camerale (avviso ai difensori e all'interessato, possibilità di udienza, decisione con ordinanza impugnabile in cassazione); è il parametro procedurale che deve presidiare l'opposizione ex art. 263, comma 5.

  • art. 178, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come causa di nullità per omissione di competenza funzionale e di assistenza/rappresentanza dell'indagato; la Corte ha comunque inquadrato il vizio come nullità generale dipendente dalla violazione dell'art. 127.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP; la Corte ricorda che il ricorso è ammissibile per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: la Corte preferisce inquadrare il vizio nella fattispecie codificata (nullità ex art. 127, comma 5) piuttosto che nella categoria giurisprudenziale residuale dell'abnormità funzionale.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. il giudice è obbligato a procedere secondo l'art. 127: va instaurato un sub-procedimento camerale con avviso alle parti, possibilità di udienza e contraddittorio; decisioni "de plano" sono illegittime salvo che l'atto introduttivo sia inammissibile.
  • La mancata celebrazione del contraddittorio (mancato avviso, mancata udienza o mancata possibilità di partecipazione del difensore) integra una nullità di ordine generale richiamabile in cassazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
  • In termini di strategia difensiva, se il GIP decide de plano su opposizione di restituzione, il difensore deve dedurre immediatamente nullità per violazione dell'art. 127 e può impugnare in Cassazione ex art. 606; è preferibile invocare la nullità codificata piuttosto che la più generica abnormità.
  • La Corte tende a ricondurre i vizi di procedimento a categorie codicistiche tipizzate (per rispettare il principio di tassatività degli strumenti di impugnazione) e ad evitare l'uso residuale della figura dell'abnormità funzionale.
  • Eccezione: la decisione de plano è ammissibile solo se l'atto introduttivo è inammissibile; in mancanza di tale inammissibilità, la decisione de plano è censurabile.

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