Cassazione Civile, Ordinanza n. 25772/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, già assunto a tempo determinato nel 2003 e poi stabilizzato con decorrenza giuridica ed economica dal 31 maggio 2008, ha chiesto l'ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive in via privilegiata. Ha dedotto sia l'erroneità dell'inquadramento formalmente attribuitogli nell'Area A, posizione A2, sia lo svolgimento in concreto, sin dall'inizio del rapporto, di mansioni superiori riconducibili all'Area B, posizione B1, come autista soccorritore/autista di prossimità. Ha sostenuto che, alla luce della contrattazione collettiva e integrativa applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto essere inquadrato sin dall'origine nell'Area B, e comunque che le mansioni effettivamente svolte giustificavano il diritto alle differenze retributive. Il Tribunale aveva invece rigettato l'opposizione richiamando Cass. n. 20915/2019 e ritenendo: non automatica la trasposizione del profilo dall'Area A all'Area B; non provato lo svolgimento di mansioni superiori; assorbite le questioni ulteriori, compresa la prescrizione. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione/falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del CCNL integrativo CRI 1998-2001, dell'art. 6 del CCNL 2006-2009, dell'art. 12 del contratto integrativo 2009 e dell'art. 36 Cost., per il mancato riconoscimento delle differenze retributive tra Area A e Area B; è stato inoltre contestato l'errore nell'individuazione della contrattazione collettiva applicabile e valorizzate le circolari/disposizioni regionali sul servizio di emergenza per sostenere la natura sanitaria delle prestazioni sin dall'assunzione. La questione della prescrizione è stata prospettata ma ritenuta inammissibile perché assorbita nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando il decreto del Tribunale di Roma con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente distinto tra domanda di inquadramento superiore e domanda di differenze retributive per mansioni superiori, né avesse svolto il necessario giudizio trifasico sulle mansioni concretamente svolte in rapporto alla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. Ha invece dichiarato inammissibili le deduzioni sulla prescrizione, poiché il Tribunale non si era pronunciato su tale eccezione avendola assorbita.
Norme richiamate
art. 209 l. fall.
norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 7 e 8 CCNL Integrativo CRI 1998-2001
richiamati per la classificazione dei profili professionali e per il raffronto tra Area A e Area B.
art. 6 CCNL quadriennio normativo 2006-2009
richiamato quale fonte collettiva applicabile ratione temporis alla controversia di inquadramento/mansioni.
art. 12 Contratto Integrativo CCNL 2006-2009 CRI
non è stato interpretato come fonte di trasposizione automatica dall'Area A all'Area B; secondo la Corte, ha individuato un nuovo profilo professionale per assunzioni successive.
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per distinguere il divieto di inquadramento superiore automatico dalla domanda di differenze retributive per mansioni superiori concretamente svolte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e all'argomentazione già sviluppata dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
L. 24.12.12 n. 228
richiamata come legge di modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato occorre distinguere tra domanda di riconoscimento di un superiore inquadramento e domanda di differenze retributive per mansioni superiori: la prima può essere preclusa dal sistema normativo, la seconda richiede l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte.
- La verifica della spettanza delle differenze retributive per mansioni superiori impone un giudizio trifasico: accertamento delle attività concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili ratione temporis e raffronto tra fatti e norme collettive.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice deve applicare d'ufficio la contrattazione collettiva nazionale e integrativa pertinente, secondo il principio iura novit curia, una volta allegati dal lavoratore mansioni, comparto e livello di inquadramento.
- Ai fini dell'accertamento delle mansioni superiori non basta un richiamo generico a una maggiore professionalità o responsabilità: il giudice deve specificare gli elementi differenziali tra le aree o qualifiche e verificarne la concreta ricorrenza nelle mansioni svolte in modo abituale, prevalente e qualitativamente significativo.
- Se il giudice di merito non decide su un'eccezione perché la ritiene assorbita, la questione non può essere utilmente dedotta in cassazione come motivo autonomo, mancando una statuizione su cui misurare l'interesse all'impugnazione; essa potrà essere riproposta in rinvio.
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