Ordinanza n. 3747/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di non idoneità della Commissione Attitudinale presso il Servizio di Psicologia 1 Divisione del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, di cui al provvedimento del 18 marzo 2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1° giugno 2026: - del decreto del 27 maggio 2026, pubblicato il 29 maggio 2026 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.059 posti, successivamente ampliati a 2.159, riservati, ai sensi dell’articolo 703 del d.lgs n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; - della graduatoria di merito della procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2.059 posti, successivamente ampliati a 2.159, riservati, ai sensi dell’articolo 703 del d.lgs n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori della procedura concorsuale riservata ai volontari in ferma prefissata delle forze armate
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Attitudinale presso il Servizio di Psicologia del Ministero dell'Interno, deducendo, in particolare, l'inadeguatezza dell'istruttoria e la laconicità e incompletezza del verbale con cui lo psicologo aveva richiesto la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la graduatoria della procedura concorsuale, nella parte in cui il suo mancato utile collocamento risultava conseguente al giudizio di non idoneità. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris limitatamente alla censura relativa all'inadeguatezza dell'istruttoria. In particolare, il verbale dello psicologo è apparso prima facie laconico e incompleto e non adeguatamente integrato dagli esiti del successivo esame collegiale, che sembravano proseguire nella mancata indagine e valutazione di alcuni profili del candidato, soprattutto della capacità intellettiva. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha accolto la domanda cautelare disponendo il riesame del candidato da parte di una commissione in diversa composizione, mediante ripetizione dei colloqui attitudinali individuale e, ove necessario, collegiale, con nuova pronuncia sull'idoneità. Il riesame deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con deposito degli esiti nel giudizio. Il processo è stato rinviato alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026, con riserva sulle spese della fase cautelare. È stata inoltre ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno e stabilendo i relativi termini perentori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa, con valutazione del fumus boni iuris e del bilanciamento degli interessi.
art. 703 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata quale base della riserva di posti nella procedura concorsuale a favore dei volontari in ferma prefissata delle forze armate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una procedura selettiva per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, il giudizio negativo può essere cautelarmente riesaminato quando l'istruttoria risulti prima facie lacunosa o incompleta e i verbali non consentano di comprendere adeguatamente gli elementi valutati dalla commissione, anche con riguardo a specifici profili del candidato.
- La ripetizione o il riesame dell'accertamento attitudinale deve essere affidata, quando disposto in sede cautelare, a una commissione in diversa composizione e può comprendere la rinnovazione dei colloqui individuale e collegiale, con successiva nuova valutazione dell'idoneità.
- La mera esistenza di un successivo esame collegiale non assorbe necessariamente le carenze dell'istruttoria precedente se anche il verbale collegiale non dimostra un'adeguata indagine e valutazione dei profili rilevanti del candidato.
- Quando l'impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di una pluralità elevata di candidati, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
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