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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20142/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di due socie di una cooperativa ad essere iscritte alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi con decorrenza dall'avvio dell'attività sociale della cooperativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in riforma, l'ha respinta ritenendo che, ai fini dell'inquadramento previdenziale, dovesse prevalere la sostanza del rapporto effettivamente svolto rispetto al dato formale del contratto di lavoro autonomo. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, e 4 della l. n. 142/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la sostanza del rapporto e trascurato la forma del contratto e la mancata qualità di artigiane prima della costituzione della cooperativa; con il secondo hanno dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto contestata dall'INPS la qualifica di lavoratrici autonome artigiane.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, che era fondata sull'accertamento in concreto della natura del rapporto tra socie lavoratrici e cooperativa, accertamento riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato, con motivazione puntuale, che l'INPS aveva specificamente contestato la mancanza di caratterizzazione artigiana del lavoro prestato, e tale accertamento di fatto non era censurabile in sede di legittimità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso per dedotta violazione processuale.

  • art. 1, comma 3, l. n. 142/2001

    Richiamato dai ricorrenti quale norma asseritamente violata in tema di rapporto tra socio lavoratore e cooperativa ai fini dell'inquadramento previdenziale.

  • art. 4 l. n. 142/2001

    Richiamato dai ricorrenti quale norma asseritamente violata in tema di inquadramento previdenziale del socio lavoratore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'apprezzamento della Corte d'appello sulla contestazione della qualifica di lavoratrici autonome artigiane da parte dell'INPS.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge non è ammissibile se non aggredisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare un diverso inquadramento formale dei fatti.
  • Ai fini dell'inquadramento previdenziale di un rapporto non è decisivo il solo dato formale del contratto dichiarato dalle parti, quando il giudice di merito abbia accertato in concreto la natura effettiva dell'attività svolta.
  • L'accertamento della natura concreta del rapporto e della specificità delle contestazioni svolte in primo grado costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile quando mira, in realtà, a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio e l'accertamento di ciò che sia stato o meno contestato in fatto dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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