Cassazione Civile, Sentenza n. 3451/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 17925/2021 (rigetto del ricorso principale) fondata sui presunti "errori di fatto" della Corte nella valutazione delle prove bancarie: il ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni dei funzionari di banca dimostrerebbero l'identità tra le banconote prelevate e quelle successivamente versate, circostanza che, se accertata, escluderebbe la fondatezza degli accertamenti bancari svolti dall'Agenzia. Il ricorso di revocazione è stato proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso di revocazione inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato un errore di fatto revocatorio ma abbia solo chiesto una nuova valutazione della prova e della credibilità delle dichiarazioni bancarie, materia già esaminata e decisa nella sentenza impugnata e non riapribile in sede di revocazione. La Corte ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di pagamento di un importo pari al contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese in favore della resistente, stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza pubblica e alle conclusioni in udienza; indicazione procedurale sull'udienza in cui è stata discussa la revocazione.
artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ.
Norme invocate per proposta revocazione: dalla lettura della sentenza emerge che tali disposizioni ammettono la revocazione solo per specifici vizi/elementi (es. errore manifestamente travisante di fatti decisivi o nuova prova decisiva) e non per una semplice richiesta di riconsiderazione della valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito o dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in materia di contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non è lo strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare la valutazione della credibilità operata dal giudice di merito; essa richiede l'esistenza dei presupposti normativi specifici (es. errore manifesto di fatto o nuova prova decisiva).
- Le conclusioni sulla credibilità delle dichiarazioni dei testi e sulle risultanze bancarie, se già esaminate e motivate dal giudice di merito e dalla Corte, sono precluse a nuovo accertamento in sede revocatoria salvo il ricorso alle ipotesi tassative di revocazione previste dalla legge.
- Se si intende impugnare un accertamento di fatto relativo a documentazione bancaria, è necessario proporre tali censure nei mezzi e nei tempi processuali ordinari: non si può ottenere lo stesso risultato con la revocazione dolendosi semplicemente della valutazione delle prove.
- La mancata costituzione della resistente può influire sulle statuizioni sulle spese, ma non impedisce alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile se privato di presupposti normativi.
- Chi propone una revocazione deve considerare anche l'onere del contributo unificato per l'impugnazione e la possibilità che il giudice lo disponga a carico del ricorrente se sussistono i presupposti.
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