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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15122/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti degli imputati per il reato di truffa contestato al capo 3) per difetto di querela, ritenendo invalida la querela presentata dagli eredi della persona offesa e, in via suppletiva, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa). In sede di udienza predibattimentale il Pubblico Ministero aveva invece proceduto, ai sensi dell'art. 554‑bis c.p.p., alla contestazione suppletiva dell'aggravante (descritta nei fatti) al fine di adeguare l'imputazione agli elementi emersi dagli atti e rendere il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale aveva qualificato tale modifica come "abuso del processo" e aveva ritenuto che il difetto di querela non potesse essere sanato dal successivo intervento unilaterale del P.M. Avverso questa decisione il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la contestazione suppletiva era legittima e doverosa in sede predibattimentale e non mirava a eludere la condizione di procedibilità ma a cristallizzare l'imputazione conforme agli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione dell'08/04/2026, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva dell'aggravante operata dal Pubblico Ministero in udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554‑bis c.p.p., considerandola esercizio del potere-dovere di adeguare l'imputazione ai fatti emersi e non un "abuso del processo". La Corte ha inoltre precisato che il giudice deve valutare la situazione esistente al momento della decisione e che il richiamo operato dal Tribunale a una pronuncia relativa alla modificazione del regime di procedibilità (d.lgs. n. 150/2022) era non pertinente alla fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela quando il reato è procedibile a querela di parte; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che la valutazione della procedibilità debba tener conto della situazione al momento della decisione, tenuto conto della legittima contestazione suppletiva del P.M.

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    Circostanza aggravante (minorata difesa) contestata in via suppletiva dal P.M.; la Corte ha ritenuto che l'aggravante possa essere contestata in udienza predibattimentale se desumibile dagli atti, incidendo sul regime di procedibilità del reato se già descritta nei fatti.

  • art. 554‑bis, comma 6, cod. proc. pen.

    Norma chiave che disciplina la fase predibattimentale e la possibilità per il P.M. di modificare l'imputazione per adeguarla a quanto emerge dagli atti; la Corte ha interpretato la norma come legittimante la contestazione suppletiva di circostanze e aggravanti in quella sede, indicando la predibattimentale come il momento naturale per cristallizzare l'imputazione.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come parte del complesso normativo relativo alla modifica dell'imputazione; la Corte ha però fondato la decisione soprattutto sull'art. 554‑bis come norma operativa per la fase predibattimentale.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Riferimento normativo relativo alla modificazione del regime di procedibilità per alcune fattispecie; la Corte ha escluso la rilevanza di pronunce connesse a quel decreto nella fattispecie concreta, perché qui non era mutato il regime di procedibilità per legge.

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (richiamato)

    Norma richiamata a titolo di confronto rispetto a pronunce relative a termini per la richiesta privata di punizione; la Corte ha precisato che la questione oggetto del ricorso era diversa e la richiamata giurisprudenza non era applicabile.

Massime di principio

  • In sede predibattimentale (art. 554‑bis c.p.p.) il Pubblico Ministero può legittimamente contestare suppletivamente circostanze e aggravanti emergenti dagli atti per adeguare l'imputazione e consentire una difesa compiuta.
  • La modifica dell'imputazione operata dal P.M. in udienza predibattimentale non costituisce automaticamente "abuso del processo" se è funzionale a rendere l'addebito corrispondente agli elementi probatori e non è finalizzata a eludere il sistema della procedibilità per legge.
  • Il giudice che deve pronunciarsi sulla procedibilità deve valutare la situazione esistente al momento della decisione, tenendo conto delle eventuali legittime modifiche dell'imputazione intervenute successivamente.
  • Le pronunce relative a ipotesi diverse (es. modifiche normative del regime di procedibilità come per il d.lgs. n. 150/2022) non sono automaticamente trasponibili: è necessario verificare se il caso concreto riguarda un mutamento normativo del regime di procedibilità o solo una contestazione suppletiva basata sui fatti.
  • La notifica del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva e il rispetto delle garanzie difensive rendono la modifica dell'imputazione idonea a sanare, quando possibile, ostacoli di procedibilità derivanti da vizi originari della querela presentata.

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