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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22840/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p., sia per genericità intrinseca sia perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e confutate in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi, vizi motivazionali in relazione agli artt. 81 e 114 c.p. In sostanza contestava la valutazione del contributo concorsuale ascrittole e la misura degli aumenti di pena per la continuazione tra reati ritenuti connotati da modalità di condotta omogenee. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché generiche, non correlate alla complessità della motivazione di merito e meramente reiterative delle doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come parametro delle censure difensive in tema di continuazione e trattamento sanzionatorio per reati unificati dal medesimo disegno o da condotte omogenee, senza che la Corte entri nel merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 114 c.p.

    Richiamato come norma oggetto di doglianza difensiva sul contributo concorsuale, ma senza esame del merito perché i motivi sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono avere specificità non solo intrinseca, ma anche estrinseca; sono inammissibili quando sono generici, apodittici o si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello senza una critica argomentata alla motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in mere affermazioni generiche o ripetitive di doglianze già respinte nei gradi precedenti.
  • La specificità del motivo di ricorso va valutata anche in senso estrinseco: occorre che la censura sia calibrata sulla complessità della decisione impugnata e assuma la forma di una critica argomentata, non di una semplice reiterazione delle difese già formulate.
  • Quando il giudice di merito abbia già esaminato e disatteso le questioni difensive con adeguata motivazione logica e giuridica, il ricorso che riproponga identiche censure senza confutazione autonoma è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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