Sentenza del 18/10/2017 n. 24527 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione delle somme liquidate al contribuente alla cessazione del rapporto di lavoro, derivanti dalla partecipazione a un fondo previdenziale integrativo aziendale. Il contribuente chiedeva il rimborso della maggiore ritenuta applicata, sostenendo che il rendimento finanziario delle somme dovesse essere tassato con l'aliquota del 12,50% prevista dalla Legge n. 482 del 1985, art. 6. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la C.T.R. aveva accolto la revocazione ritenendo decisiva una certificazione Enel sul rendimento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo, tra l'altro, che la C.T.R. non avesse individuato concretamente gli elementi necessari per determinare il rendimento tassabile e avesse omesso l'esame di fatti decisivi relativi all'effettivo impiego delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo decisivo l'errore della C.T.R. nell'avere qualificato come prospetto di parte un documento che risultava invece provenire dall'Enel, e ha rigettato anche il quarto motivo relativo a un asserito contrasto tra motivazione e dispositivo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la C.T.R., nella fase rescissoria, si era limitata a richiamare la precedente sentenza della Cassazione senza svolgere l'accertamento richiesto circa gli elementi concreti per determinare il rendimento soggetto all'aliquota del 12,50%, né esaminare adeguatamente se i contributi fossero stati effettivamente impiegati sul mercato e avessero prodotto rendimenti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 482 del 1985, art. 6
aliquota del 12,50% sui rendimenti derivanti dalla gestione sul mercato del capitale accantonato
La tassazione agevolata riguarda il rendimento effettivamente prodotto dalla gestione delle somme accantonate da parte dell'ente gestore. Il rendimento non è necessariamente limitato ai soli investimenti nel mercato finanziario, potendo derivare anche da altri mercati, come quello immobiliare.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Nel giudizio di rinvio il giudice tributario deve attenersi ai principi e ai limiti stabiliti dalla sentenza della Corte di cassazione e svolgere gli accertamenti da essa richiesti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70
È richiamato in relazione al procedimento di revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie.
Art. 395 c.p.c., n. 4
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando il giudice abbia supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o viceversa, purché l'errore sia decisivo.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone anche la collocazione processuale.
Artt. 384 e 392 e seguenti c.p.c.
Disciplinano gli effetti della cassazione con rinvio e gli obblighi del giudice di rinvio, che deve uniformarsi al principio di diritto e agli accertamenti demandati dalla Corte di cassazione.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, come l'effettivo impiego delle somme e la produzione di un rendimento.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della sentenza non può essere dichiarata quando, nonostante eventuali difetti formali, sia comunque individuabile con certezza il comando giudiziale.
Artt. 3 e 24 Cost.
Sono stati richiamati dal contribuente in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'interpretazione della disciplina sul rendimento; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
Massime di principio
- Quando una sentenza di cassazione dispone il rinvio indicando specifici accertamenti da compiere, il giudice di rinvio non può limitarsi a richiamare la precedente pronuncia, ma deve svolgere concretamente quegli accertamenti e motivare sulle relative risultanze.
- Per beneficiare di un'aliquota agevolata sui rendimenti di un fondo previdenziale, il contribuente deve dimostrare sia l'esistenza di un rendimento effettivo sia il suo collegamento con l'impiego sul mercato delle somme accantonate.
- La documentazione proveniente direttamente dall'ente gestore può avere una valenza probatoria diversa e maggiore rispetto a un prospetto elaborato unilateralmente dal contribuente; tuttavia, la sua sufficienza probatoria deve essere valutata nel merito.
- L'errore di fatto revocatorio ricorre quando il giudice travisa oggettivamente il contenuto di un atto o documento processuale e tale errore è determinante per la decisione; non riguarda invece una diversa valutazione giuridica o probatoria del documento.
- Il concetto di rendimento derivante dalla gestione sul mercato non è necessariamente limitato ai soli strumenti finanziari: può comprendere risultati ottenuti attraverso altri impieghi economici del capitale, purché siano effettivamente provati.
- In caso di rinvio, la decisione finale richiede un accertamento analitico degli elementi quantitativi del rendimento imponibile; l'assenza di tale analisi può determinare una nuova cassazione della sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 868 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1466 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →