Cassazione Civile, Ordinanza n. 07393/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di simulazione, proposta in via subordinata come azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., relativa a una compravendita immobiliare stipulata tra il debitore e una società. Il creditore sosteneva che l'atto fosse stato posto in essere dopo la notifica di un decreto ingiuntivo per compensi professionali e ne chiedeva l'inefficacia nei propri confronti. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria; in appello aveva impugnato solo la società acquirente. La Corte d'appello, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del debitore-alienante, aveva rigettato il gravame e condannato in solido l'appellante e gli appellati contumaci al pagamento delle spese. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 160 c.p.c., poiché la notifica all'originaria convenuta era stata eseguita quando la stessa era già deceduta; 2) violazione degli artt. 2901 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che gli eredi avevano adempiuto integralmente il credito prima dell'appello e che dunque sarebbe venuto meno l'interesse ad agire; 3) violazione dell'art. 97 c.p.c., perché gli eredi contumaci non avrebbero potuto essere condannati solidalmente alle spese, non avendo dato causa al protrarsi del giudizio e non avendo impugnato la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la condanna solidale alle spese dei gradi di merito pronunciata nei confronti degli eredi del debitore-alienante, perché questi, avendo prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado e non avendo proposto l'appello, erano estranei al giudizio di gravame e non avevano causato la sua prosecuzione. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha revocato soltanto la condanna degli eredi al pagamento solidale delle spese del secondo grado, lasciando invariato il resto. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del resistente.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore contro la compravendita immobiliare.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di interesse ad agire o a resistere, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per dedurre un vizio di integrità del contraddittorio.
art. 160 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla pretesa nullità della notificazione effettuata a soggetto già deceduto.
art. 97 c.p.c.
Interpretato nel senso che la condanna alle spese segue il principio di causalità: non possono esservi condannati soggetti che non abbiano dato causa alla prosecuzione del giudizio di appello.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Utilizzato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, senza rinvio, una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la condanna alle spese di lite può essere posta a carico della parte contumace solo se quella parte abbia effettivamente contribuito alla causazione o alla prosecuzione del giudizio; se il soggetto è uscito dal perimetro della controversia per acquiescenza e non ha partecipato al gravame, difetta il presupposto causale per la condanna.
- Il principio di causalità delle spese processuali non si riduce alla sola soccombenza formale, ma richiede di verificare se la parte abbia dato causa al processo o al suo protrarsi, in coerenza con il diritto di difesa e con la ragionevole durata del processo.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'integrazione del contraddittorio in appello non è necessaria quando la posizione dell'appellante e la tutela sostanziale del creditore risultino già assicurate dalla presenza del terzo acquirente e non vi sia un concreto vulnus al diritto di difesa delle altre parti.
- Quando la questione decisa in cassazione consente una soluzione sulla base di meri profili di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, limitatamente al punto viziato.
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