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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33242/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio le richiedeva, in qualità di coobbligata in solido, l’imposta di registro dovuta sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato ex amministratori al risarcimento dei danni verso la società stessa. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione della sentenza all’avviso; (2) violazione del d.P.R. 131/1986 per avere l’Ufficio calcolato gli interessi dalla data degli illeciti anziché dalla domanda giudiziale; (3) e (4) violazione e omesso esame circa la disciplina della prenotazione a debito e della solidarietà, sostenendo che l’imposta non potesse gravare anche sulla società ma solo sugli ex amministratori, poiché la sentenza civile non avrebbe accertato fatti costituenti reato e sarebbe stata quindi estranea all’ipotesi di registrazione a debito prevista per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo, ha rigettato il primo, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla decorrenza degli interessi e, decidendo nel merito senza rinvio, ha stabilito che gli interessi ai fini dell’imposta di registro decorrono dalla data della domanda giudiziale, indicata nel 9 aprile 2009. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di allegazione dell’atto presupposto non è necessario quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza e l’atto sia agevolmente individuabile tramite gli estremi essenziali indicati nell’avviso.

  • art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per il calcolo degli interessi rilevanti ai fini dell’imposta, nel caso di responsabilità contrattuale da inadempimento, la decorrenza non coincide con il fatto illecito ma con la domanda giudiziale.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La solidarietà non opera quando la legge prevede un diverso regime di recupero dell’imposta, come nelle ipotesi di prenotazione a debito.

  • art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La prenotazione a debito riguarda le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato; la norma va intesa in senso ampio, senza richiedere l’accertamento penale del reato, ma solo la sua astratta configurabilità.

  • art. 60 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disciplina del recupero dell’imposta opera secondo le modalità previste per i casi di prenotazione a debito e non dipende da eventuali omissioni del cancelliere.

  • art. 1219 c.c.

    La mora ex re dal giorno dell’illecito vale per la responsabilità extracontrattuale, non per l’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, restringendolo al solo fatto storico non considerato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica gli estremi essenziali della sentenza o del decreto ingiuntivo e il contribuente ne sia già a conoscenza, senza necessità di allegare materialmente l’atto.
  • La prenotazione a debito prevista per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato opera anche quando il fatto sia solo astrattamente riconducibile a una fattispecie criminosa, senza bisogno di un previo o contestuale accertamento penale.
  • L’eventuale omissione del cancelliere nella registrazione a debito non incide sulla disciplina sostanziale dell’imposta, che resta governata dalla legge e non dagli errori dell’ufficio di cancelleria.
  • Quando il risarcimento deriva da responsabilità contrattuale per inadempimento, gli interessi da assumere a base dell’imposta non decorrono dalla consumazione del fatto, ma dalla domanda giudiziale idonea a costituire in mora il debitore.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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