Ordinanza n. 543/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 27/11/2025 emessa dal -OMISSIS- - "-OMISSIS-", con sede in -OMISSIS-; - b) del PEI a.s. 2025/26; - c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati il 26\01\2026: A) del prot. -OMISSIS- del 27/11/2025 emesso dal -OMISSIS- "-OMISSIS-" con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; B) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; C) del P.E.I. 2025/2026; D) del rapporto informativo depositato in data 29.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno e PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota del 27 novembre 2025 e il PEI per l'anno scolastico 2025/2026, deducendo che il figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, difficoltà di relazione emotivo-comportamentale e disturbo del linguaggio, è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La Commissione medica dell'ASL, tramite il neuropsichiatra infantile, aveva richiesto un rapporto individualizzato in deroga. Secondo i ricorrenti, la scuola aveva tuttavia assegnato soltanto 22 ore di sostegno, nonostante il minore frequentasse 32 ore settimanali e necessitasse di assistenza per l'intero orario scolastico. I motivi aggiunti hanno inoltre evidenziato una contraddittorietà interna nella documentazione dell'istituto: nel verbale del G.L.O. del 12 novembre 2025 il neuropsichiatra infantile aveva indicato la necessità del sostegno per tutto il tempo di frequenza, mentre il provvedimento impugnato confermava un numero di ore inferiore. La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sulla base della diagnosi funzionale, che prescriveva il sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità, e del verbale del G.L.O. del 12 novembre 2025, alla presenza del neuropsichiatra infantile dell'ASL, nel quale era riconosciuta la necessità di una copertura del sostegno pari all'orario effettivo di frequenza. Il giudice ha ravvisato anche il periculum in mora, ritenendo che la mancata assegnazione delle ore necessarie compromettesse la piena integrazione scolastica del minore. Ha inoltre valorizzato la relazione del dirigente scolastico del 3 febbraio 2026, dalla quale risultava l'incremento della frequenza settimanale da 23,5 a 32 ore. In conseguenza, ha ordinato all'istituto scolastico il riesame del PEI e dei provvedimenti impugnati, con assegnazione di ore di sostegno pari all'intero orario scolastico frequentato dal minore, entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Ha fissato la trattazione del merito alla prima udienza pubblica del febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce elemento rilevante nella valutazione delle necessità individuali di sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi allo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella pubblicazione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati concernenti la salute.
Massime di principio
- In presenza di una diagnosi funzionale che prescriva il sostegno scolastico con rapporto individualizzato in deroga per gravità, la determinazione delle ore deve essere correlata alle concrete esigenze del minore e all'orario effettivo di frequenza scolastica.
- La necessità di assicurare una copertura di sostegno per l'intero orario di frequenza può risultare dal verbale del G.L.O., quando tale esigenza sia riconosciuta dagli specialisti sanitari partecipanti alla valutazione.
- La contraddittorietà tra la valutazione specialistica contenuta nel verbale del G.L.O. e l'assegnazione di un numero inferiore di ore di sostegno integra un elemento idoneo a sostenere il fumus boni iuris della domanda cautelare.
- Nelle controversie sull'assegnazione del sostegno scolastico, il periculum in mora può essere ravvisato nella compromissione della piena integrazione scolastica derivante dalla mancata attribuzione delle ore necessarie.
- Il giudice amministrativo può ordinare in sede cautelare il riesame del PEI e dei provvedimenti di assegnazione, prescrivendo un termine perentorio e indicando quale criterio conformativo l'adeguamento delle ore all'intero orario scolastico effettivamente frequentato.
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